Art. 12 
 
 
                   Indennizzo per il caso di morte 
 
  1. La prestazione assicurativa e' eseguita in favore  degli  eredi,
di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio  determina  la
morte del soggetto assicurato entro due anni  dal  giorno  nel  quale
l'infortunio e' avvenuto. 
  2. Qualora la morte interviene entro due anni dall'infortunio ed  a
causa dello  stesso,  l'eventuale  indennizzo  gia'  corrisposto  per
l'invalidita' permanente, in conseguenza del medesimo infortunio,  e'
detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari. 
  3. Qualora, a seguito di un evento  indennizzabile,  il  corpo  del
soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene  liquidato
ai  beneficiari  non  prima  che  siano  trascorsi  sei  mesi   dalla
presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle  vigenti
disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti
che l'assicurato e' vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione
della somma pagata entro trenta giorni  dalla  richiesta  rivolta  ai
beneficiari.