Art. 12 
 
Sangue ed  emocomponenti  ad  uso  autologo,  campioni  per  indagini
           diagnostiche e attivita' proprie di laboratorio 
 
  1. Non e' soggetta a preventiva autorizzazione: 
    a) l'importazione e l'esportazione di sangue o  emocomponenti  ad
uso autologo; 
    b) l'importazione o l'esportazione di campioni di sangue, siero o
plasma umani da  destinare  ad  indagini  diagnostiche  sui  campioni
stessi ovvero da utilizzare nell'espletamento delle attivita' proprie
di laboratorio. 
  2. E' comunque prescritto che i prodotti, di cui alle lettere a)  e
b) del comma 1,  siano  accompagnati  dalla  documentazione  prevista
all'allegato   5;   che   essi   siano   contenuti   in   recipienti,
preferibilmente      di      materiale      infrangibile,      chiusi
ermeticamenteeconfezionati in  modo  tale  da  rendereimpossibile  lo
spargimento all'esterno del loro contenuto  in  caso  di  rottura,  a
salvaguardia del personale addetto alla  manipolazione  dei  campioni
stessi, come indicato dalla autorita' sanitaria, al finedi assicurare
la tutela dal rischio di esposizionead agenti biologici,  secondo  le
disposizioni del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81e  successive
modificazioni e integrazioni.