Art. 12 Sangue ed emocomponenti ad uso autologo, campioni per indagini diagnostiche e attivita' proprie di laboratorio 1. Non e' soggetta a preventiva autorizzazione: a) l'importazione e l'esportazione di sangue o emocomponenti ad uso autologo; b) l'importazione o l'esportazione di campioni di sangue, siero o plasma umani da destinare ad indagini diagnostiche sui campioni stessi ovvero da utilizzare nell'espletamento delle attivita' proprie di laboratorio. 2. E' comunque prescritto che i prodotti, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano accompagnati dalla documentazione prevista all'allegato 5; che essi siano contenuti in recipienti, preferibilmente di materiale infrangibile, chiusi ermeticamenteeconfezionati in modo tale da rendereimpossibile lo spargimento all'esterno del loro contenuto in caso di rottura, a salvaguardia del personale addetto alla manipolazione dei campioni stessi, come indicato dalla autorita' sanitaria, al finedi assicurare la tutela dal rischio di esposizionead agenti biologici, secondo le disposizioni del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81e successive modificazioni e integrazioni.