Art. 12 
 
 
                    Piano nazionale per le citta' 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone  un
piano nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree
urbane con particolare riferimento a quelle degradate.  A  tal  fine,
con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  la
Cabina di  regia  del  piano,  composta  da  due  rappresentanti  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  cui  uno  con
funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza  delle
Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  del
Ministero  dell'interno,  dei  Dipartimenti  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione  economica,  per
la cooperazione internazionale e l'integrazione  e  per  la  coesione
territoriale,  dell'Agenzia  del  demanio,  della  Cassa  depositi  e
prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste  di
osservatori,  da  un  rappresentante  del  Fondo   Investimenti   per
l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da  un  rappresentante  dei
Fondi di  investimento  istituiti  dalla  societa'  di  gestione  del
risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze  costituita  ai
sensi dell'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111;
con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di  funzionamento
della Cabina di regia. ((  Ai  rappresentanti  delle  amministrazioni
pubbliche nella Cabina di regia non e' corrisposto alcun  emolumento,
indennita' o rimborso di spese. 
  1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti   riferiscono   alle   Commissioni
parlamentari competenti in merito all'attivita' della Cabina di regia
con apposita relazione allegata al Documento di economia  e  finanza.
)) 
  2. Ai fini della predisposizione del piano di cui  al  comma  1,  i
comuni  inviano  alla  Cabina  di  regia  proposte  di  Contratti  di
valorizzazione  urbana  costituite  da  un  insieme   coordinato   di
interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando: 
  a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto  di
trasformazione e valorizzazione; 
  b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici  che
privati,  comprensivi  dell'eventuale  cofinanziamento   del   comune
proponente; 
  c) i soggetti interessati; 
  d) le eventuali premialita'; 
  e) il programma temporale degli interventi da attivare; 
  f) la fattibilita' tecnico-amministrativa. 
  3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti
criteri: 
  a) immediata cantierabilita' degli interventi; 
  b)  capacita'  e  modalita'  di  coinvolgimento   di   soggetti   e
finanziamenti pubblici e privati  e  di  attivazione  di  un  effetto
moltiplicatore  del  finanziamento  pubblico  nei   confronti   degli
investimenti privati; 
  c)   riduzione   di   fenomeni   di    tensione    abitativa,    di
marginalizzazione e degrado sociale; 
  d)  miglioramento  della  dotazione  infrastrutturale   anche   con
riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano; 
  e) miglioramento della qualita'  urbana,  del  tessuto  sociale  ed
ambientale  ((  e  contenimento  del  consumo  di  nuovo  suolo   non
edificato. )) 
  4. La Cabina di regia, sulla base degli  apporti  e  delle  risorse
messe a disposizione dai vari organismi che la compongono,  definisce
gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa
propone  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   la
destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalita'
del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia  promuove,
di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del  Contratto
di  valorizzazione  urbana  che  regolamenta  gli  impegni  dei  vari
soggetti  pubblici  e  privati,  prevedendo  anche  la   revoca   dei
finanziamenti  in  caso  di  inerzia  realizzativa.   L'insieme   dei
Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per
le citta'. 
  5.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti   dal   presente
articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e  fino  al  31
dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per
l'attuazione  del  piano  nazionale  per  le   citta'»,   nel   quale
confluiscono le risorse, non utilizzate  o  provenienti  da  revoche,
relativamente ai seguenti programmi: 
  a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  per  i  quali  non  siano  stati
ratificati, entro il termine del 31 dicembre  2007,  gli  accordi  di
programma previsti dall'articolo 13, comma 2,  del  decreto-legge  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
febbraio 2006, n. 51,  e  gia'  destinate  all'attuazione  del  piano
nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma  12,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, nella  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e  successive
modificazioni; 
  b) programmi di recupero urbano finanziati ai  sensi  dell'articolo
2, comma 63, lettera b),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
dell'articolo 1, comma 8 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  e
dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
  c) programmi innovativi  in  ambito  urbano,  finanziati  ai  sensi
dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
dell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente  articolo,  nel
limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di  euro  24  milioni  per
l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50  milioni
per ciascuno degli anni 2015,  2016  e  2017,  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5  che
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5. 
  7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge  13  maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma
entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma  2,  della
legge  28  febbraio  2006,  n.  51,  possono   essere   rilocalizzati
nell'ambito della medesima regione ovvero in  regioni  confinanti  ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni
caso, la possibilita' di frazionare uno stesso programma  costruttivo
in piu' comuni. A tal fine il termine per la ratifica  degli  Accordi
di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2013. 
  8. All'articolo 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166, il comma 5 e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di  cui  all'articolo
18  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203,  si  applicano  i
limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  5
agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto
1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo
9  del  medesimo  decreto,  fermo  restando,   in   ogni   caso,   il
finanziamento statale ed  il  numero  complessivo  degli  alloggi  da
realizzare.». 
  9. Per gli interventi di edilizia  sovvenzionata  rilocalizzati  ai
sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri
all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai
fini della completa  realizzazione  dell'intervento  costruttivo.  Le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano  anche  ai  programmi
gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.
152 del 1991 per i quali risulti  gia'  sottoscritta  la  convenzione
attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per
i quali si renda necessario  procedere  ad  aggiornarne  i  costi  di
realizzazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 33  del  decreto  legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, e' il seguente: 
              «Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
          patrimonio immobiliare) 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  costituita  una  societa'  di   gestione   del
          risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione
          e comunque non superiore a 2 milioni  di  euro  per  l'anno
          2012, per l'istituzione di uno o piu' fondi  d'investimento
          al fine di partecipare in fondi d'investimento  immobiliari
          chiusi promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni
          anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici
          ovvero da societa'  interamente  partecipate  dai  predetti
          enti, al  fine  di  valorizzare  o  dismettere  il  proprio
          patrimonio immobiliare disponibile.  La  pubblicazione  del
          suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge.  Il
          capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
          primo periodo del presente comma  e'  detenuto  interamente
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dal  successivo  comma  8-bis.  I   fondi
          istituiti  dalla  societa'  di   gestione   del   risparmio
          costituita  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante  la
          sottoscrizione di quote da questi ultimi  offerte  su  base
          competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
          la  liquidita'  necessaria  per  la   realizzazione   degli
          interventi  di  valorizzazione.  I  fondi  istituiti  dalla
          societa' di gestione del risparmio costituita dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del  presente  comma
          investono,  anche,  direttamente  al  fine   di   acquisire
          immobili    in    locazione    passiva    alle    pubbliche
          amministrazioni.  Con  successivo  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze possono essere  stabilite  le
          modalita' di partecipazione  del  suddetto  fondo  a  fondi
          titolari  di  diritti  di  concessione  o  d'uso  su   beni
          indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilita' di
          locare  in  tutto  o  in  parte  il  bene   oggetto   della
          concessione. 
              2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
          o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in  forma
          consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, ed da altri enti  pubblici  ovvero  da
          societa' interamente  partecipate  dai  predetti  enti,  ai
          sensi  del  comma  1  possono  essere  apportati  a  fronte
          dell'emissione  di  quote  del   fondo   medesimo,   ovvero
          trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari,  con
          le procedure dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n.  133,  nonche'  quelli  trasferiti  ai  sensi  del
          decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali  apporti  o
          trasferimenti devono avvenire sulla  base  di  progetti  di
          utilizzo  o  di  valorizzazione  approvati   con   delibera
          dell'organo di governo  dell'ente,  previo  esperimento  di
          procedure di  selezione  della  Societa'  di  gestione  del
          risparmio tramite procedure di evidenza  pubblica.  Possono
          presentare  proposte  di  valorizzazione   anche   soggetti
          privati secondo le modalita' di cui al decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
          base di quanto previsto dall'art. 3, comma 3,  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista  dal
          comma 4, dell'art. 3 del citato  decreto  legislativo  puo'
          essere motivata dal  trasferimento  dei  predetti  beni  ai
          fondi di cui al presente comma. E' abrogato  l'art.  6  del
          decreto legislativo 28  maggio  2010,  n.  85.  I  soggetti
          indicati all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre
          2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          novembre 2001, n. 410, possono apportare beni  ai  suddetti
          fondi. 
              3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter  e
          8-quater, e' compatibile con  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di attivita' di copertura  delle  riserve  tecniche
          delle  compagnie  di  assicurazione  di  cui   al   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   e   successive
          modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e  148  del
          1996 e n. 36 del  2011,  e  successive  modificazioni,  nei
          limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
          del  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili   previsto
          dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.  153,  per  gli
          enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale,  per
          gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione
          delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
          del piano di  impiego  di  cui  al  precedente  periodo  e'
          destinato,  per  gli  anni  2012,   2013   e   2014,   alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui  ai  successivi
          commi 8-ter e  8-quater.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,
          secondo le modalita' di cui all'art.  3,  comma  4-bis  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,  puo'
          partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater. 
              4. La  destinazione  funzionale  dei  beni  oggetto  di
          conferimento o trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,
          8-ter  e  8-quater  puo'  essere  conseguita  mediante   il
          procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e  delle  corrispondenti  disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude entro il termine perentorio di  180  giorni  dalla
          data della delibera con cui viene promossa la  costituzione
          dei fondi.  Con  la  medesima  procedura  si  procede  alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai
          commi 2, 8-ter e 8-quater e'  sospensivamente  condizionato
          al  completamento   delle   procedure   amministrative   di
          valorizzazione e di  regolarizzazione.  Fino  a  quando  la
          valorizzazione  dei  beni  trasferiti  al  fondo  non   sia
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione  del  risparmio,  i  soggetti
          apportanti non possono alienare la maggioranza delle  quote
          del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al  comma
          8-ter da parte degli Enti territoriali e' riconosciuto,  in
          favore di questi ultimi, un ammontare pari  almeno  al  75%
          del  valore  di  apporto  dei  beni  in  quote  del  fondo;
          compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria
          dei fondi gestiti dalla societa' di gestione del  risparmio
          di cui  al  comma  1,  la  restante  parte  del  valore  e'
          corrisposta in denaro. 
              5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante
          Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
          articoli 12 e 112 del citato decreto  legislativo,  nonche'
          l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio  2010,
          n. 85. 
              6. All'art. 58 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, dopo il comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:
          "9-bis. In caso di conferimento  a  fondi  di  investimento
          immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
          1, la destinazione  funzionale  prevista  dal  piano  delle
          alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
          alle previsioni urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
          itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
          cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267, e delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla
          legislazione regionale. Il procedimento si  conclude  entro
          il termine perentorio di 180 giorni  dall'apporto  o  dalla
          cessione sotto pena  di  retrocessione  del  bene  all'ente
          locale.  Con  la  medesima  procedura   si   procede   alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti." 
              7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi  effettuati
          ai sensi del presente art. si applicano le agevolazioni  di
          cui ai commi 10  e  11  dell'art.  14-bis  della  legge  25
          gennaio  1994,  n.  86,  e  gli  articoli  1,  3  e  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
              8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto la  societa'  Patrimonio  dello  Stato
          s.p.a. e' sciolta  ed  e'  posta  in  liquidazione  con  le
          modalita' previste dal codice civile. 
              8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
          risparmio costituita dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono  acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di
          proprieta' degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi
          o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri immobili
          di proprieta' dei medesimi enti di cui  sia  completato  il
          processo di  valorizzazione  edilizio-urbanistico,  qualora
          inseriti  in  programmi  di  valorizzazione,   recupero   e
          sviluppo  del  territorio.  Le  azioni  della  societa'  di
          gestione del risparmio di cui al  comma  1  possono  essere
          trasferite, mediante decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia  del  demanio.
          Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i
          rapporti fra la societa' di gestione di cui al  comma  1  e
          l'Agenzia del demanio. Per le attivita' svolte ai sensi del
          presente  art.  dall'Agenzia  del   demanio,   quest'ultima
          utilizza parte delle  risorse  appostate  sul  capitolo  di
          spesa n. 7754  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo
          capoverso del comma 1 dell'art. 6 della legge  12  novembre
          2011, n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del  demanio  per
          l'individuazione o l'eventuale costituzione della  societa'
          di  gestione  del  risparmio  o  delle  societa',  per   il
          collocamento delle quote del fondo  o  delle  azioni  della
          societa',   nonche'   per   tutte   le   attivita',   anche
          propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al  presente
          comma. 
              8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
          pubblico  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'art.  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,  la
          costituzione di uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare, a  cui  trasferire  o  conferire  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  non  utilizzati   per   finalita'
          istituzionali,  nonche'  diritti  reali   immobiliari.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinati   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito  dall'art.  35,  comma  1,
          lettera  b)  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
          a tali fondi di immobili di  proprieta'.  Possono  altresi'
          essere trasferiti o conferiti  ai  medesimi  fondi  i  beni
          valorizzabili,  suscettibili  di  trasferimento  ai   sensi
          dell'art. 5, comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo
          28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio
          e a  seguito  di  apposita  manifestazione,  da  parte  dei
          competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di
          valorizzazione secondo le procedure del presente  comma.  I
          decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui
          all'art. 4 del citato decreto-legge 25 settembre  2001,  n.
          351 disciplinano, altresi', le modalita'  di  concertazione
          con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
          Governo territoriale  interessati,  nonche'  l'attribuzione
          agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel  rispetto
          della ripartizione e per le finalita' previste dall'art.  9
          del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 limitatamente
          ai beni di cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  e)  sopra
          richiamato, derivanti dal conferimento  ai  predetti  fondi
          immobiliari. Ai fondi di  cui  al  presente  comma  possono
          conferire beni anche i soggetti di cui al comma  2  con  le
          modalita' ivi previste, ovvero con  apposita  deliberazione
          adottata secondo  le  procedure  di  cui  all'art.  58  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche  in
          deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e
          valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera  deve
          indicare espressamente  le  destinazioni  urbanistiche  non
          compatibili con le strategie di trasformazione  urbana.  La
          totalita' delle risorse rinvenienti dalla valorizzazione ed
          alienazione degli immobili di proprieta'  delle  Regioni  e
          degli Enti locali trasferiti ai fondi di  cui  al  presente
          comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente  e,
          solo in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte
          eventualmente eccedente, a spese di investimento. 
              8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          8-ter,  il  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1,  promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 4 del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, uno  o  piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare a cui sono apportati o conferiti, ai sensi  del
          comma 4, gli immobili di proprieta' dello  Stato  non  piu'
          utilizzati  dal  Ministero  della  difesa   per   finalita'
          istituzionali e  suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'
          diritti reali immobiliari.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del  demanio,  da
          emanarsi il primo entro 60 giorni  dall'entrata  in  vigore
          delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i  beni
          di proprieta' statale assegnati al medesimo Dicastero e non
          utilizzati  dallo  stesso  per   finalita'   istituzionali.
          L'inserimento  degli  immobili  nei  predetti  decreti   ne
          determina la classificazione  come  patrimonio  disponibile
          dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  dei  citati  decreti,  l'Agenzia   del
          demanio  avvia   le   procedure   di   regolarizzazione   e
          valorizzazione previste dal presente art. ovvero  dall'art.
          33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,
          limitatamente ai beni suscettibili  di  valorizzazione.  Al
          predetto Dicastero sono attribuite le  risorse  rinvenienti
          dalla cessione delle quote dei fondi a cura  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze in misura del 30  per  cento,
          con prioritaria  destinazione  alla  razionalizzazione  del
          settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di  natura
          ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, su  indicazione  dell'Agenzia  del  demanio,  sono
          assegnate una  parte  delle  restanti  quote  dello  stesso
          Ministero, nella misura massima  del  25  per  cento  delle
          stesse, agli Enti territoriali interessati dalle  procedure
          di cui al presente  comma;  le  risorse  rinvenienti  dalla
          cessione delle stesse sono  destinate  alla  riduzione  del
          debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o  comunque
          per  la  parte  eventualmente   eccedente,   a   spese   di
          investimento. Le risorse  derivanti  dalla  cessione  delle
          quote del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello  Stato;  a
          tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati
          al Fondo speciale  per  reiscrizione  dei  residui  perenti
          delle  spese  correnti  e  al   Fondo   speciale   per   la
          reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,  ovvero
          possono  essere  utilizzati  per   incrementare   l'importo
          stabilito  dall'art.  35,   comma   1,   lettera   b)   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla determinazione delle percentuali  di  riparto
          tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
          individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
          al secondo periodo del presente comma, non suscettibili  di
          valorizzazione rientrano nella disponibilita'  dell'Agenzia
          del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo  le
          norme vigenti. Spettano  all'Amministrazione  della  difesa
          tutti gli obblighi di custodia degli  immobili  individuati
          con  i  predetti  decreti,  fino  al  conferimento   o   al
          trasferimento degli stessi ai  fondi  di  cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi. 
              8-quinquies. In  deroga  alla  normativa  vigente,  con
          provvedimenti  dell'Agenzia   del   demanio   e'   disposto
          d'ufficio, laddove  necessario,  sulla  base  di  elaborati
          planimetrici   in   possesso,   l'accatastamento    o    la
          regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
          della  difesa.  A  seguito  dell'emanazione  dei   predetti
          provvedimenti, la competente Agenzia fiscale  procede  alle
          conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In  caso  di
          dismissione  degli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,
          eventuali   regolarizzazioni   catastali   possono   essere
          eseguite,   anche   successivamente   agli   atti   o    ai
          provvedimenti di trasferimento, a  cura  degli  acquirenti.
          Tutte le attivita' rese  in  favore  delle  Amministrazioni
          dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente art.  e  del
          successivo art.  33-bis,  sono  svolte  da  quest'ultima  a
          titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni  con  le
          parti interessate». 
              - Il testo dell'art. 18  del  decreto-legge  13  maggio
          1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          luglio 1991, n. 203, e' il seguente: 
              «Art.18 1. Per favorire la mobilita' del  personale  e'
          avviato un programma straordinario di edilizia residenziale
          da concedere in locazione  o  in  godimento  ai  dipendenti
          delle amministrazioni dello Stato  quando  e'  strettamente
          necessario alla lotta alla  criminalita'  organizzata,  con
          priorita' per coloro che vengano trasferiti per esigenze di
          servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede: 
              a) per l'edilizia agevolata, con  limite  d'impegno  di
          lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire  150
          miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
          della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
              b) per l'edilizia sovvenzionata, con  un  finanziamento
          di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
          di  300  miliardi  per  anno  dei  proventi   relativi   ai
          contributi  di  cui  al  primo  comma,  lettere  b)  e  c),
          dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,  relativi
          agli anni 1990, 1991, e 1992. La  restante  parte  di  tali
          proventi e' ripartita fra le  regioni,  ferma  restando  la
          riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera  c),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 457. 
              2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
          comuni, dagli  IACP,  da  imprese  di  costruzione  e  loro
          consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi  di
          cui  al  comma  1,  lettera  a),   sono   concessi,   anche
          indipendentemente dalla concessione di  mutui  fondiari  ed
          edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica  soluzione
          o in un massimo  di  diciotto  annualita'  costanti,  ferma
          restando  l'entita'  annuale  complessiva  del  limite   di
          impegno autorizzato  a  carico  dello  Stato.  Il  Comitato
          esecutivo del CER determina gli ulteriori  criteri  per  le
          erogazioni  dei  contributi  nonche'  il   loro   ammontare
          massimo. 
              In  caso  di  alienazione  degli  alloggi  di  edilizia
          agevolata   l'atto   di   trasferimento   deve    prevedere
          espressamente, a pena di nullita',  il  passaggio  in  capo
          all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e  con
          le modalita' stabilite dal CIPE. 
              3. Il programma di cui al comma 1 e'  finalizzato  alla
          realizzazione di  interventi  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio  anche  mediante  l'acquisizione  di  edifici   da
          recuperare, di interventi  di  nuova  costruzione,  nonche'
          alla    realizzazione    delle    necessarie    opere    di
          urbanizzazione. 
              Gli  interventi  possono   far   parte   di   programmi
          integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5. 
              4. Alla realizzazione del  programma  straordinario  di
          cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
          3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12  ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  aprile  1985,
          n. 118. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  il
          comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita'  per  la
          presentazione delle domande. 
              5. Al fine di assicurare la disponibilita'  delle  aree
          necessarie alla realizzazione del  programma  straordinario
          di cui al comma 1, si applica l'art.  8,  nono  comma,  del
          decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 febbraio  1980,  n.  25.  Per
          l'acquisizione delle aree  e  per  la  realizzazione  delle
          opere di urbanizzazione, la Cassa depositi  e  prestiti  e'
          autorizzata  a  concedere  ai  comuni   interessati   mutui
          decennali senza interessi  secondo  le  modalita'  ed  alle
          condizioni da stabilire con apposito decreto  del  Ministro
          del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  dei   lavori
          pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo  speciale
          costituito presso la Cassa stessa, ai  sensi  dell'art.  45
          della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865  ,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              5-bis.  Sono   consentiti   atti   di   cessione,   con
          destinazione vincolata alla realizzazione di  programmi  di
          edilizia residenziale pubblica  o  convenzionata,  di  beni
          immobili dello Stato  e  delle  Aziende  autonome  statali,
          anche se dotate di  personalita'  giuridica,  indicati  nel
          libro terzo, titolo I, capo  II,  del  codice  civile,  non
          indispensabili  ad  usi  governativi,  ai  comuni  che   ne
          facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni  anno  e,  in
          sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              5-ter. I Ministri competenti, sentiti  l'intendenza  di
          finanza, gli uffici tecnici erariali  e  gli  altri  uffici
          centrali  e   periferici   competenti,   procedono,   entro
          centoventi giorni dal ricevimento della domanda di  cui  al
          comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili  per
          le  cessioni,  alla  loro   valutazione   con   riferimento
          all'attuale  consistenza  e   destinazione   nonche'   alla
          cessione al comune richiedente. 
              5-quater.  Nella   regione   Trentino-Alto   Adige   il
          programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato  agli
          interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
          per esigenze di servizio. 
              6.  Gli  enti   pubblici   comunque   denominati,   che
          gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
          ad  utilizzare  per  il  periodo  1990-95  una  somma,  non
          superiore al 40%  dei  fondi  destinati  agli  investimenti
          immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili  a
          destinazione  residenziale,  da  destinare   a   dipendenti
          statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo  conto
          nella  costruzione  e  nell'acquisto  di   immobili   della
          intensita'  abitativa  e  della  consistenza  degli  uffici
          statali.  «L'acquisto  da  parte  degli  enti  pubblici   e
          previdenziali  non  puo'  essere  riferito  agli   immobili
          costruiti con i contributi dello Stato». 
              7. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  determina,
          con proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  l'ammontare  delle  risorse  da   destinare   agli
          interventi di cui al comma 6.». 
              - Il testo dell'art. 13 del decreto-legge  30  dicembre
          2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          febbraio 2006, n. 51, e' il seguente: 
              «Art. 13 (Edilizia residenziale pubblica) 
              1. All'art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, e successive modificazioni  le  parole:  «ai  sensi
          dell'art. 11 della legge  30  aprile  1999,  n.  136»  sono
          sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12
          della legge 30 aprile  1999,  n.  136»  e  le  parole:  «da
          ratificare entro trentasei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge»   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007» 
              2. I termini di  centottanta  giorni  e  di  centoventi
          giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2,
          della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia'  prorogati  al  31
          dicembre 2005 dall'art. 19-quinquies  del  decreto-legge  9
          novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27  dicembre  2004,  n.  306,   sono   ulteriormente
          prorogati al 31 dicembre 2007.». 
              - Il testo dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  nella
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' il seguente: 
              «Art. 11. (Piano Casa) 
              (omissis) 
              12.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma  12-bis,   per
          l'attuazione degli interventi previsti dal presente art. e'
          istituito un Fondo nello stato di previsione del  Ministero
          delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   nel   quale
          confluiscono le risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  1,
          comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  di  cui
          all'art. 3, comma 108, della legge  24  dicembre  2003,  n.
          350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.   281,   e
          successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli  21,
          21-bis, ad eccezione di quelle gia'  iscritte  nei  bilanci
          degli enti destinatari e impegnate, e 41 del  decreto-legge
          1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,  e   successive
          modificazioni.  Gli  eventuali  provvedimenti  adottati  in
          attuazione delle disposizioni legislative citate  al  primo
          periodo del presente comma, incompatibili con  il  presente
          articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse
          di  cui  agli  articoli  21,  21-bis  e   41   del   citato
          decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo  di  cui
          al  presente  comma,  negli  importi  corrispondenti   agli
          effetti in termini  di  indebitamento  netto  previsti  per
          ciascun anno  in  sede  di  iscrizione  in  bilancio  delle
          risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni  di
          spesa. 
              (omissis)». 
              - Il testo  dell'art.  2,  comma  63,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: 
              «63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14
          febbraio  1963,  n.  60  ,  per  gli  anni  1993  e   1994,
          quantificate al 31 dicembre 1994 in  lire  1.417  miliardi,
          sono cosi' utilizzate: 
              a)   lire   300   miliardi   per   i    programmi    di
          riqualificazione urbana di cui al D.M. 21 dicembre 1994 del
          Ministro dei lavori pubblici, come modificato  dal  decreto
          del  Ministro  dei  lavori  pubblici   4   febbraio   1995,
          pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.  302
          del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno
          versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati  con
          decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello
          stato di previsione del Ministero dei  lavori  pubblici  di
          cui al comma 71; 
              b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'art. 2,
          primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.  457
          , con le modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE
          10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  60
          del 13 marzo 1995 (210); 
              c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi
          da  destinare  alla  soluzione  di  problemi  abitativi  di
          particolari  categorie  sociali  quali  nuclei   di   nuova
          formazione, nuclei familiari  con  portatori  di  handicap,
          nuclei  familiari  soggetti  a  sfratto  esecutivo  o  gia'
          eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle
          aree ad alta tensione abitativa; 
              d) lire 800 miliardi, da ripartire fra  le  regioni  ai
          sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare
          per le finalita' di cui all'art.  11  del  decreto-legge  5
          ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4  dicembre   1993,   n.   493,   nonche'   per   la
          realizzazione, con le modalita' previste  dall'art.  9  del
          decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  398  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  e
          successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione
          per uso abitativo al fine di  garantire  la  mobilita'  dei
          lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalita' le  regioni
          destinano una quota non  superiore  al  25  per  cento  dei
          suddetti fondi; 
              e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78
          e 79. 
              (omissis)». 
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  8,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: 
              «8. I fondi di cui all'art. 2, comma  63,  lettera  c),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vengono destinati ad
          incrementare le risorse di cui alla lettera b)  del  citato
          comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
          modalita' di cui alla medesima lettera b).». 
              - Il testo  dell'art.  61,  comma  1,  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448, e' il seguente: 
              «Art.61 (Programmi di recupero urbano) 
              1. Le risorse  finanziarie  iscritte  nei  conti  fondo
          disponibile e fondi di terzi  in  amministrazione,  lettera
          a), del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per
          l'edilizia residenziale della Cassa  depositi  e  prestiti,
          fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180  miliardi
          e di lire 120 miliardi, sono destinate  alla  realizzazione
          dei programmi di cui all'art. 2, primo comma,  lettera  f),
          della legge 5 agosto  1978,  n.  457  ,  con  le  modalita'
          previste dall'art. 2, comma 63, lettera b), della legge  23
          dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del  bando  di
          gara approvato  con  i  decreti  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1998 e n.  119  del
          25 maggio 1998.». 
              - Il testo dell'art. 145,  comma  33,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e' il seguente: 
              «Art.145 (Altri interventi) 
              (Omissis) 
              33. Per il finanziamento delle  iniziative  relative  a
          studi, ricerche e sperimentazioni in  materia  di  edilizia
          residenziale   e   all'anagrafe   degli   assegnatari    di
          abitazioni, di cui all'art. 2, comma 63, lettera b),  della
          legge  23  dicembre  1996,   n.   662,   nonche'   per   il
          finanziamento di interventi a favore di  categorie  sociali
          svantaggiate, di cui all'art.  2,  comma  63,  lettera  c),
          della medesima legge, e' autorizzata la spesa  di  lire  80
          miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative
          di cui alla citata lettera b) e'  altresi'  autorizzato  un
          limite di impegno quindicennale di  lire  80  miliardi  per
          l'anno 2002.». 
              - Il testo dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2001,  n.
          21, e' il seguente: 
              «Art.4 Programma innovativo in ambito urbano. 
              1.  Il  Ministero   dei   lavori   pubblici   promuove,
          coordinandolo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera  e),
          del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,   con
          programmi di altre amministrazioni dello Stato gia'  dotati
          di  autonomi  finanziamenti,  un  programma  innovativo  in
          ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare,
          con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione
          infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e citta'
          a piu' forte  disagio  abitativo  ed  occupazionale  e  che
          preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare
          l'occupazione,  per  favorire  l'integrazione   sociale   e
          l'adeguamento dell'offerta abitativa. 
              2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1
          e' autorizzata la spesa di lire 30  miliardi  per  ciascuno
          degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici.  Al  relativo
          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          conto capitale «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  per  l'anno  2000,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dei lavori pubblici. 
              3.  Le  residue  disponibilita'  finanziarie   di   cui
          all'art. 7, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999,  sono  versate
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  riassegnate  al
          Ministero dei  lavori  pubblici  per  essere  destinate  al
          programma di cui al comma 1. 
              4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono
          definiti, previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  gli
          indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma  1  e
          le   modalita'   di   attribuzione   ed   erogazione    dei
          finanziamenti.». 
              - Il testo dell'art.  34  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e' il seguente: 
              «Art.34 (Accordi di programma) 
              1. Per la  definizione  e  l'attuazione  di  opere,  di
          interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
          la  loro  completa  realizzazione,  l'azione  integrata   e
          coordinata  di  comuni,   di   province   e   regioni,   di
          amministrazioni statali e di  altri  soggetti  pubblici,  o
          comunque  di  due  o  piu'  tra  i  soggetti  predetti,  il
          presidente della Regione o il presidente della provincia  o
          il  sindaco,  in  relazione  alla  competenza  primaria   o
          prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
          intervento,  promuove  la  conclusione  di  un  accordo  di
          programma, anche su richiesta di uno o  piu'  dei  soggetti
          interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
          per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
          ogni altro connesso adempimento. 
              2. L'accordo puo' prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti. 
              3.  Per  verificare  la  possibilita'   di   concordare
          l'accordo di programma, il presidente della  Regione  o  il
          presidente  della  provincia  o  il  sindaco  convoca   una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate. 
              4. L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime  del
          presidente della Regione, del presidente  della  provincia,
          dei sindaci e delle altre amministrazioni  interessate,  e'
          approvato con atto formale del presidente della  Regione  o
          del  presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed   e'
          pubblicato  nel   bollettino   ufficiale   della   Regione.
          L'accordo, qualora  adottato  con  decreto  del  presidente
          della Regione, produce gli  effetti  della  intesa  di  cui
          all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica  24
          luglio  1977,  n.  616,   determinando   le   eventuali   e
          conseguenti  variazioni  degli  strumenti   urbanistici   e
          sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre  che  vi  sia
          l'assenso del comune interessato. 
              5. Ove l'accordo comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza. 
              6. Per l'approvazione di progetti  di  opere  pubbliche
          comprese nei programmi dell'amministrazione e per le  quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti
          si procede a norma  dei  precedenti  commi.  L'approvazione
          dell'accordo di  programma  comporta  la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed   urgenza   delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 
              7.  La  vigilanza   sull'esecuzione   dell'accordo   di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti da  un  collegio  presieduto  dal  presidente  della
          Regione o dal presidente della provincia o  dal  sindaco  e
          composto da rappresentanti degli enti  locali  interessati,
          nonche' dal commissario del Governo  nella  Regione  o  dal
          prefetto  nella  provincia   interessata   se   all'accordo
          partecipano  amministrazioni  statali   o   enti   pubblici
          nazionali. 
              8. Allorche' l'intervento o il programma di  intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
          commissario del Governo ed al prefetto.». 
              -si riporta il testo dell'art. 2 della legge 1º  agosto
          2002, n. 166, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.2 (Norme di accelerazione dei  lavori  pubblici  e
          disposizioni in materia di edilizia agevolata) 
              1.(omissis) 
              2. Alla definizione degli atti di  trasferimento  delle
          opere di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo
          3  aprile  1993,  n.  96,  provvede  il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti  con  le  procedure  di  cui
          all'art. 20-bis del decreto-legge 25  marzo  1997,  n.  67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n.   135,   sulla   base   di   autocertificazione    della
          rendicontazione della spesa  finale  approvata  dall'organo
          deliberante  e  sottoscritta  dal   rappresentante   legale
          dell'ente destinatario del trasferimento, per  importi  non
          superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  Ministro
          per gli affari regionali, sono individuati i criteri  e  le
          modalita'  di  formazione  del  campione  di  progetti  non
          inferiore  al  20  per  cento  delle  opere  definite,   da
          sottoporre a controllo ai sensi della presente legge. 
              3. Per le opere stradali di interesse intercomunale  in
          corso di realizzazione, ammesse al finanziamento  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992, n. 488, le funzioni  di  esecuzione,  manutenzione  e
          gestione sono trasferite alle regioni  che  subentrano  nei
          rapporti  giuridici  intercorsi,  anche   processuali,   ai
          soggetti attuatori,  con  vincolo  di  utilizzazione  delle
          risorse  al  completamento  dei  progetti   originariamente
          approvati. 
              4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti,  e'  istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio
          dello Stato, un collegio di revisione per la  verifica  dei
          rendiconti presentati dal commissario ad acta  nominato  ai
          sensi degli articoli 9 e 9-bis del  decreto  legislativo  3
          aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal  presente
          articolo. Il collegio e' costituito da un magistrato  della
          Corte dei conti con qualifica non inferiore  a  consigliere
          che lo presiede, da un  dirigente  generale  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e da  un  dirigente  generale
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  La
          verifica dei rendiconti dovra' riguardare le attivita'  del
          commissario  ad  acta  sotto   l'aspetto   dell'efficienza,
          efficacia ed  economicita'  della  gestione,  nel  rispetto
          delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti
          definitivi. Nessun compenso o rimborso  spese  e'  previsto
          per i componenti del collegio. 
              5. Agli interventi di  edilizia  sovvenzionata  di  cui
          all'art. 18 del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
          convertito con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,
          n. 203, si applicano i limiti di costo di  cui  al  decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti
          in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'art.  9  del
          medesimo  decreto,  fermo  restando,  in  ogni   caso,   il
          finanziamento  statale  ed  il  numero  complessivo   degli
          alloggi da realizzare. 
              6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento  privato
          di cui al comma 5 possono essere ceduti agli  enti  locali,
          agli istituti autonomi case popolari, comunque  denominati,
          o agli enti assimilati, competenti al prezzo  di  costo  di
          cui al citato D.M. 5 agosto 1994 del  Ministro  dei  lavori
          pubblici. In tal caso il prezzo di cessione e'  determinato
          dal costo di costruzione, di cui al medesimo  decreto,  con
          esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del  terreno.
          Nel  caso  in  cui  i  predetti  alloggi  rimangano   nella
          disponibilita' del promotore,  questi  e'  tenuto,  per  un
          periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con  le
          modalita' di  cui  all'art.  2,  comma  3,  della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431, in favore  dei  dipendenti  pubblici
          impegnati nella lotta alla criminalita'. 
              7. La scadenza dei termini di centottanta giorni  e  di
          centoventi giorni, previsti rispettivamente  dall'art.  11,
          comma 2, e dall'art. 12, comma 2,  della  legge  30  aprile
          1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001
          dall'art. 145, comma 81, della legge 23 dicembre  2000,  n.
          388, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla  data  di
          entrata  in   vigore   della   presente   legge   (5).   Il
          finanziamento degli interventi cosi' attivati  e'  comunque
          subordinato alle disponibilita'  esistenti,  alla  data  di
          ratifica da parte del  comune  dell'accordo  di  programma,
          sullo  stanziamento  destinato   alla   realizzazione   del
          programma di cui all'art. 18 del  decreto-legge  13  maggio
          1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          luglio 1991, n. 203. 
              8. I fondi previsti dall'art. 22, comma 3, della  legge
          11 marzo 1988, n. 67, destinati  alla  realizzazione  degli
          interventi di edilizia agevolata nell'ambito del  programma
          straordinario di  edilizia  residenziale  da  concedere  in
          locazione   o   in   godimento    ai    dipendenti    delle
          amministrazioni dello  Stato  impegnati  nella  lotta  alla
          criminalita' ai sensi dell'art.  18  del  decreto-legge  13
          maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 12 luglio  1991,  n.  203,  sono  utilizzati  per  le
          seguenti  finalita'  connesse  all'attuazione  del   citato
          programma: 
              a)   copertura   dei   maggiori   oneri,    intervenuti
          nell'esecuzione dei programmi  di  edilizia  sovvenzionata,
          fino  ad  un  massimo  del  10  per  cento  del  costo   di
          costruzione; 
              b)  finanziamento  dei  programmi  integrati  utilmente
          collocati  in  graduatoria  nei  limiti  e  secondo  quanto
          indicato nel comma 7; 
              c) finanziamento degli interventi nei limiti e  secondo
          quanto indicato nel comma 7. 
              9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le
          implicazioni occupazionali ed i connessi  riflessi  sociali
          di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n. 135,  individuati  con  i  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ivi previsti, la cui esecuzione  non
          sia ancora iniziata o proseguita,  ovvero,  se  iniziata  o
          proseguita, risulti comunque sospesa alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio
          dei Ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme
          non impiegate ai sensi di quanto disposto al  comma  5  del
          medesimo  art.  13  del  decreto-legge  n.  67  del   1997,
          revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari
          straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti  prioritari
          il Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  dispone  la
          nomina di uno o piu'  nuovi  commissari  straordinari,  cui
          spettera' l'assunzione di  ogni  determinazione,  anche  di
          carattere  contrattuale,  ritenuta  necessaria  e  comunque
          utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione  dei
          lavori,  anche  sospesi.  Le  determinazioni  assunte   dai
          commissari   straordinari   sono    vincolanti    per    le
          amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai  compensi
          da riconoscere ai  commissari  straordinari  sono  posti  a
          carico  dei  fondi  stanziati  per  i  singoli  interventi.
          Restano applicabili i commi  2,  3,  4,  4-bis  e  4-quater
          dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997. 
              10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti  per
          la   emissione   dei   decreti   definitivi,   recanti   la
          determinazione dei contributi per l'edilizia  agevolata  di
          cui all'art. 72  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865,
          all'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166,  all'art.  6
          del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e  agli
          articoli 2 e 10 della legge  8  agosto  1977,  n.  513,  e'
          dimostrato   dai   singoli    mutuatari    attraverso    la
          presentazione     della     relativa     autocertificazione
          all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti e'  autorizzato  ad  effettuare  controlli  a
          campione, non inferiori al 20 per cento  del  totale  delle
          autocertificazioni,   per   verificare   le   dichiarazioni
          contenute nelle autocertificazioni. 
              11. Al comma 49 dell'art. 52 della  legge  28  dicembre
          2001, n. 448, le parole: «Il commissario ad  acta  previsto
          dall'art. 10 del decreto-legge 4 settembre  1987,  n.  366,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987,
          n. 452, con propria determinazione, affida entro  due  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge»  sono
          sostituite   dalle    seguenti:    «Il    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti  nomina  un  commissario  ad
          acta che  opera  con  i  poteri  di  cui  all'art.  13  del
          decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  23  maggio  1997,  n.  135,  e
          successive    modificazioni,    e    che,    con    propria
          determinazione,  affida  entro  sei  mesi  dalla  data  del
          decreto di nomina». 
              12. Per  il  completamento  delle  procedure  di  spesa
          avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e
          dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia,
          oltre che per  la  realizzazione  di  interventi  idraulici
          rimasti di competenza statale, ai sensi dell'art. 54, comma
          1, del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e
          dell'art. 2, comma 3, del  decreto  legislativo  25  maggio
          2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  assegna,  con  propri  decreti,  ai  competenti
          provveditorati   regionali   alle   opere   pubbliche,   ai
          magistrati per il Po di Parma ed alle acque di  Venezia,  i
          fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento
          degli appositi  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  in
          conformita' alle disposizioni di cui alla legge  17  agosto
          1960, n. 908.».