(( Art. 12 bis 
 
 
             Istituzione del Comitato interministeriale 
                       per le politiche urbane 
 
  1.  Al  fine  di  coordinare  le  politiche  urbane  attuate  dalle
amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le  regioni
e  con  le  autonomie  locali,  nella  prospettiva  della   crescita,
dell'inclusione sociale e  della  coesione  territoriale,  presso  la
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito  il  Comitato
interministeriale  per  le  politiche  urbane  (CIPU).  Il  CIPU   e'
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o  dal  Ministro
delegato ed e' composto dal Ministro per  la  coesione  territoriale,
dal Ministro per gli affari regionali, il turismo  e  lo  sport,  dal
Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello
sviluppo  economico,  dal  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dal Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare. Alle riunioni del CIPU  partecipano,  inoltre,  i  Ministri
aventi competenza sulle materie oggetto  dei  provvedimenti  e  delle
tematiche inseriti all'ordine del giorno. 
  2. Partecipano, altresi', alle riunioni del CIPU un  rappresentante
delle regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  un
rappresentante  delle  province  e  un  rappresentante  dei   comuni,
nominati   dalla   componente   rappresentativa    delle    autonomie
territoriali  nell'ambito   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni. 
  3. Il CIPU svolge i propri compiti nel  rispetto  delle  competenze
attribuite  dalla  Costituzione  e  dalla  legge  al  Parlamento,  al
Consiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di
una segreteria tecnica  istituita  presso  il  Segretariato  generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come struttura  generale
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303, e successive modificazioni. 
  5. Il funzionamento  del  CIPU  e  della  segreteria  tecnica  sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri.
Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non e'  corrisposto
alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Gli  oneri  correlati
al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica  sono  a  carico
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri. 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e' il seguente: 
              «Art.8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata) 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303, e' il seguente: 
              «Art.7 (Autonomia organizzativa) 
              1. Per lo svolgimento delle funzioni  istituzionali  di
          cui all'art.  2,  e  per  i  compiti  di  organizzazione  e
          gestione delle occorrenti risorse umane e  strumentali,  il
          Presidente individua con propri decreti le aree  funzionali
          omogenee da affidare alle strutture in cui si  articola  il
          Segretariato generale. 
              2. Con  propri  decreti,  il  Presidente  determina  le
          strutture della cui attivita' si  avvalgono  i  Ministri  o
          Sottosegretari da lui delegati. 
              3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano  il  numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio.  Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato. 
              4. Per lo svolgimento di  particolari  compiti  per  il
          raggiungimento  di   risultati   determinati   o   per   la
          realizzazione  di  specifici   programmi,   il   Presidente
          istituisce, con  proprio  decreto,  apposite  strutture  di
          missione, la cui durata temporanea, comunque non  superiore
          a quella del Governo che le ha  istituite,  e'  specificata
          dall'atto istitutivo. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,   il
          Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture  di
          missione gia' operanti: in tale caso si applica l'art.  18,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni.  Sentiti  il  Comitato  nazionale   per   la
          bioetica e gli altri organi collegiali che  operano  presso
          la  Presidenza,  il  Presidente,  con  propri  decreti,  ne
          disciplina le strutture di supporto. 
              4-bis.  Per  le  attribuzioni  che  implicano  l'azione
          unitaria  di  piu'   dipartimenti   o   uffici   a   questi
          equiparabili, il  Presidente  puo'  istituire  con  proprio
          decreto     apposite      unita'      di      coordinamento
          interdipartimentale, il cui  responsabile  e'  nominato  ai
          sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Dall'attuazione del presente comma non devono in  ogni
          caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello
          Stato. 
              5.  Il  Segretario   generale   e'   responsabile   del
          funzionamento del Segretariato generale  e  della  gestione
          delle risorse umane  e  strumentali  della  Presidenza.  Il
          Segretario generale puo' essere coadiuvato da  uno  o  piu'
          Vicesegretari  generali.  Per  le  strutture   affidate   a
          Ministri o Sottosegretari, le responsabilita'  di  gestione
          competono ai funzionari preposti alle  strutture  medesime,
          ovvero,  nelle  more  della   preposizione,   a   dirigenti
          temporaneamente  delegati  dal  Segretario   generale,   su
          indicazione del Ministro o Sottosegretario competente. 
              6. Le disposizioni  che  disciplinano  i  poteri  e  le
          responsabilita'      dirigenziali      nelle      pubbliche
          amministrazioni,   con   particolare    riferimento    alla
          valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
          limiti e con le modalita'  da  definirsi  con  decreto  del
          Presidente, sentite  le  organizzazioni  sindacali,  tenuto
          conto della peculiarita' dei compiti della  Presidenza.  Il
          Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
          Ministri o Sottosegretari delegati,  indicano  i  parametri
          organizzativi  e  funzionali,  nonche'  gli  obiettivi   di
          gestione  e  di  risultato  cui  sono  tenuti  i  dirigenti
          generali   preposti   alle   strutture   individuate    dal
          Presidente. 
              7. Il Presidente, con  propri  decreti,  individua  gli
          uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
          relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio  o
          sottosegretari  della  Presidenza,  e   ne   determina   la
          composizione. 
              8.     La     razionalita'      dell'ordinamento      e
          dell'organizzazione  della  Presidenza  e'   sottoposta   a
          periodica verifica  triennale,  anche  mediante  ricorso  a
          strutture specializzate pubbliche o private. Il  Presidente
          informa le Camere dei risultati della verifica. In sede  di
          prima applicazione del presente  decreto,  la  verifica  e'
          effettuata dopo due anni.».