Art. 12 Disposizioni finali 1. La Sperimentazione ha durata 12 mesi a decorrere dalla data dell'accredito del primo bimestre relativo alle Carte acquisti sperimentali. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto, nell'attuazione della Sperimentazione si applicano le disposizioni di cui l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e relativa disciplina attuativa. 3. Con uno o piu' provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono regolate eventuali ulteriori modalita' operative e di dettaglio utili all'attuazione della Sperimentazione. Roma, 10 gennaio 2013 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 199