Art. 12 Ulteriori requisiti per i dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata 1. La certificazione di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma elettronica qualificata, anche remota o automatica, prevista dall'art. 35 del Codice e' effettuata secondo criteri non inferiori a quelli previsti: a) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408, in conformita' ai profili di protezione indicati nella decisione della Commissione europea 14 luglio 2003 e successive modificazioni; b) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408, in conformita' ai profili di protezione o traguardi di sicurezza giudicati adeguati ai sensi dell'art. 35, commi 5 e 6 del Codice e successive modificazioni.