(( Art. 12-bis 
 
      Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati )) 
 
  ((1. All'articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
  ((«17-sexies. Al  fine  di  sostenere  la  grave  situazione  delle
imprese creditrici dei comuni  dissestati  e  di  ridare  impulso  ai
relativi sistemi produttivi locali, una quota annua fino  all'importo
massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 10 della -Sezione per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti
dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  locali-,  non
erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013  e  2014,  e'
destinata a favore  dei  comuni  che  hanno  deliberato  il  dissesto
finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata  in
vigore del presente  decreto  e  che  hanno  aderito  alla  procedura
semplificata prevista dall'articolo 258 del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa  apposita  istanza
dell'ente  interessato.  Tali  somme  sono   messe   a   disposizione
dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al  pagamento
dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione  dei  debiti
fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro  la
medesima data, con le modalita' di cui al citato  articolo  258,  nei
limiti dell'anticipazione  erogata,  entro  centoventi  giorni  dalla
disponibilita' delle risorse. Con decreto del Ministro  dell'interno,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per il  riparto  e  l'attribuzione
della  somma  stanziata  tra  gli  enti  beneficiari  e  la  relativa
restituzione, ai sensi del comma  13.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          8 aprile 2013, n.35, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n.64 come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1. - 1. Sono esclusi dai  vincoli  del  patto  di
          stabilita' interno per  un  importo  complessivo  di  5.000
          milioni di euro i pagamenti sostenuti nel  corso  del  2013
          dagli enti locali: 
              a) dei debiti  in  conto  capitale  certi,  liquidi  ed
          esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 
              b) dei debiti in conto capitale per i quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
          in favore dei comuni; 
              c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla  data
          del 31 dicembre 2012 ovvero che  presentavano  i  requisiti
          per il riconoscimento entro  la  medesima  data,  ai  sensi
          dell'articolo  194  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del  patto  di
          stabilita' interno i pagamenti di  obbligazioni  giuridiche
          di parte capitale verso terzi  assunte  alla  data  del  31
          dicembre 2012, sostenuti nel  corso  del  2013  dagli  enti
          locali e finanziati con i contributi straordinari in  conto
          capitale di cui all'articolo 1,  commi  704  e  707,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              1-ter. Alla compensazione degli effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dal comma 1-bis, pari a 2,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2013, si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
          Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              2.  Ai  fini   della   distribuzione   della   predetta
          esclusione tra  i  singoli  enti  locali,  i  comuni  e  le
          province  comunicano  mediante   il   sistema   web   della
          Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine  del  30
          aprile 2013, gli spazi finanziari di  cui  necessitano  per
          sostenere i pagamenti di  cui  al  comma  1.  Ai  fini  del
          riparto, si considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute
          entro il predetto termine. 
              3. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma  2,
          entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun  ente
          locale, sulla base delle modalita' di  riparto  individuate
          dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro  il
          10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
          gli  importi  dei  pagamenti  da  escludere  dal  patto  di
          stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di  cui
          al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il  15
          luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute,  sino  a
          dieci giorni prima rispetto a  tale  data,  secondo  quanto
          previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
          quota  residua   del   10   per   cento   unitamente   alle
          disponibilita' non assegnate  con  il  primo  decreto.  Gli
          eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
          dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli  del
          patto    di    stabilita'    interno    sono     attribuiti
          proporzionalmente  agli  enti  locali  per  escludere   dai
          vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
          9 aprile 2013  in  relazione  alla  medesima  tipologia  di
          debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a  valere  sul
          patto  di  stabilita'  interno  per  effetto  del   periodo
          precedente   sono   utilizzati,   nel   corso   del   2013,
          esclusivamente per sostenere pagamenti in  conto  capitale.
          Nella liquidazione dei pagamenti  si  osserva  il  criterio
          cronologico per singolo comune. 
              4.  Su  segnalazione  del  collegio  dei  revisori  dei
          singoli enti locali, la procura regionale competente  della
          Corte  dei  conti  esercita  l'azione  nei  confronti   dei
          responsabili   dei   servizi   interessati    che,    senza
          giustificato  motivo,  non  hanno   richiesto   gli   spazi
          finanziari nei termini e secondo le  modalita'  di  cui  al
          comma 2, ovvero non  hanno  effettuato,  entro  l'esercizio
          finanziario 2013, pagamenti per  almeno  il  90  per  cento
          degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui  al
          periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
          quali risulti accertata la responsabilita' ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni di legge, le  sezioni  giurisdizionali
          regionali della  Corte  dei  conti  irrogano  una  sanzione
          pecuniaria  pari   a   due   mensilita'   del   trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e  previdenziali.
          Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti  al
          bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze  di  condanna
          emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
          eseguite per l'intero  importo,  esse  restano  pubblicate,
          osservando le cautele previste dalla normativa  in  materia
          di  tutela  dei  dati  personali,  sul  sito  istituzionale
          dell'ente, con l'indicazione degli estremi della  decisione
          e della somma a credito. 
              5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui al  comma  3,  ciascun
          ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al  comma  1
          nel limite massimo del 13 per  cento  delle  disponibilita'
          liquide detenute presso la tesoreria al 31  marzo  2013  e,
          comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari  che
          intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai  sensi  del
          comma 2. 
              6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni  di
          cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge
          2 marzo 2012, n. 16, come  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
              7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali,  per
          l'anno 2013,  non  rilevano  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno
          delle regioni e delle  province  autonome  i  trasferimenti
          effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
          stabilita' interno a valere sui residui  passivi  di  parte
          corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
          degli enti locali. 
              8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
          stabilita'  interno  delle  regioni  e  province   autonome
          derivanti  dalla  disposizione  di  cui  al  comma  7  sono
          utilizzati esclusivamente per il pagamento  dei  debiti  di
          parte capitale certi, liquidi ed esigibili al  31  dicembre
          2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i  quali  sia
          stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
          entro il  predetto  termine.  Tali  spazi  finanziari  sono
          destinati prioritariamente per il pagamento di  residui  di
          parte capitale in favore degli enti locali. 
              9. Per l'anno 2013, il limite  massimo  di  ricorso  da
          parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria  di
          cui all'articolo 222  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267,  e'  incrementato,  sino  alla  data  del  30
          settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. 
              10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione  di  9.327.993.719  euro  per  il   2013   e   di
          14.527.993.719 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo
          precedente e' distinto in tre sezioni a  cui  corrispondono
          tre articoli del relativo capitolo di bilancio,  denominati
          rispettivamente "Sezione per assicurare la  liquidita'  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          locali" con una dotazione di  1.800  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la
          liquidita'  alle  regioni  e  alle  province  autonome  per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da
          quelli  finanziari  e  sanitari"  con  una   dotazione   di
          2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719  euro
          per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
          del Servizio Sanitario Nazionale",  con  una  dotazione  di
          5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di
          euro  per   l'anno   2014.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e
          alla Corte dei conti, possono  essere  disposte  variazioni
          compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i
          predetti articoli in relazione alle richieste  di  utilizzo
          delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite  sul  conto
          corrente di tesoreria di cui al successivo comma  11,  sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   E'
          accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,   della
          dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo  2,
          comma 1, per essere destinata, entro il  31  ottobre  2013,
          unitamente  alle  disponibilita'  non  assegnate  in  prima
          istanza e  con  le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'articolo 2 richieste in data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
          oltre il 30 settembre 2013. 
              11. Ai fini dell'immediata operativita' della  "Sezione
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di  cui  al
          comma  10,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          stipula con la Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  entro  5
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  un
          apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre  2009  e
          trasferisce le disponibilita'  della  predetta  sezione  su
          apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
          dello Stato, intestato al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, su cui la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  e'
          autorizzata ad  effettuare  operazioni  di  prelevamento  e
          versamento per le finalita' di cui alla  predetta  Sezione.
          Il suddetto addendum  definisce,  tra  l'altro,  criteri  e
          modalita' per l'accesso da parte  degli  enti  locali  alle
          risorse della Sezione, secondo un contratto tipo  approvato
          con decreto del direttore generale del Tesoro e  pubblicato
          sui siti  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
          criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. della  gestione  della  Sezione.
          L'addendum e' pubblicato sui siti  internet  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. 
              12.  Per  le  attivita'  oggetto   dell'addendum   alla
          convenzione di cui al comma precedente  e'  autorizzata  la
          spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014. 
              13. Gli enti locali  che  non  possono  far  fronte  ai
          pagamenti dei debiti certi liquidi  ed  esigibili  maturati
          alla data del 31 dicembre 2012, ovvero  dei  debiti  per  i
          quali sia stata emessa fattura o richiesta  equivalente  di
          pagamento entro il predetto termine a causa di  carenza  di
          liquidita', in deroga agli  articoli  42,  203  e  204  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  chiedono  alla
          Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  secondo  le  modalita'
          stabilite nell'addendum di cui al comma  11,  entro  il  30
          aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da  destinare  ai
          predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa,  entro  il
          15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui  al  comma  11
          proporzionalmente e nei limiti  delle  somme  nella  stessa
          annualmente disponibili ed  e'  restituita,  con  piano  di
          ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
          e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
          Le  restituzioni  sono  versate  annualmente  dalla   Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del  bilancio  dello
          Stato ai sensi e con le modalita' dell'articolo  12,  comma
          6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali puo'  individuare  modalita'  di  riparto,
          diverse  dal  criterio  proporzionale  di  cui  al  secondo
          periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire  dalla
          scadenza  annuale  successiva  alla  data   di   erogazione
          dell'anticipazione  e  non  potra'  cadere  oltre   il   30
          settembre  di  ciascun  anno.  Il  tasso  di  interesse  da
          applicare alle  suddette  anticipazioni  e'  pari,  per  le
          erogazioni dell'anno 2013, al  rendimento  di  mercato  dei
          Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di  emissione
          rilevato dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro alla data della  pubblicazione  del
          presente  decreto  e  pubblicato  sul  sito  internet   del
          medesimo Ministero. Per  l'erogazione  dell'anno  2014,  il
          tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
          sara' determinato sulla base del rendimento di mercato  dei
          Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di  emissione
          con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
          e pubblicare sul sito internet del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro  il  15  gennaio  2014.  In  caso  di
          mancata corresponsione della rata di ammortamento entro  il
          30  settembre  di  ciascun  anno,  sulla  base   dei   dati
          comunicati  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.A.,
          l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere  le  relative
          somme, per i comuni  interessati,  all'atto  del  pagamento
          agli  stessi  dell'imposta  municipale   propria   di   cui
          all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino  di
          conto corrente postale e, per  le  province,  all'atto  del
          riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
          contro   la   responsabilita'   civile   derivante    dalla
          circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di
          cui all'articolo 60, del decreto  legislativo  15  dicembre
          1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. 
              13-bis.  Gli  enti  locali  ai  quali  viene   concessa
          l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e  che
          ricevono risorse dalla regione o dalla  provincia  autonoma
          ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di  tutti
          i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui  all'articolo
          2,  comma  6,  devono  utilizzare  le  somme  residue   per
          l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
          prima  scadenza  di  pagamento  della  rata  prevista   dal
          relativo     contratto.     La      mancata      estinzione
          dell'anticipazione entro il termine di  cui  al  precedente
          periodo e' rilevante ai  fini  della  misurazione  e  della
          valutazione della  performance  individuale  dei  dirigenti
          responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          disciplinare ai sensi degli articoli 21 e  55  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              14. All'atto di ciascuna erogazione,  e  in  ogni  caso
          entro  i  successivi  trenta  giorni,   gli   enti   locali
          interessati provvedono all'immediata estinzione dei  debiti
          di cui al comma 13. Il responsabile  finanziario  dell'ente
          locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
          medesimo, fornisce alla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.
          formale   certificazione    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili. 
              15. Gli enti locali che abbiano deliberato  il  ricorso
          alla procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale  di
          cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di  liquidita'
          di  cui  al  comma  13,  sono  tenuti  alla  corrispondente
          modifica  del   piano   di   riequilibrio,   da   adottarsi
          obbligatoriamente entro sessanta giorni  dalla  concessione
          della  anticipazione  da  parte  della  Cassa  depositi   e
          prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13. 
              16. Nell'ipotesi di cui al comma 15,  le  anticipazioni
          di   cassa   eventualmente   concesse    in    applicazione
          dell'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213, che risultassero non  dovute,  sono  recuperate  da
          parte del Ministero dell'interno. 
              17. Per gli enti locali beneficiari  dell'anticipazione
          di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
          al comma 17, dell'articolo 6, del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135,  relativo  ai  5  esercizi  finanziari
          successivi   a   quello   in   cui   e'   stata    concessa
          l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per cento  dei
          residui  attivi,  di  cui   ai   titoli   primo   e   terzo
          dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni.  Previo
          parere motivato dell'organo di  revisione,  possono  essere
          esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i  quali
          i   responsabili    dei    servizi    competenti    abbiano
          analiticamente certificato la perdurante sussistenza  delle
          ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
              17-bis.  Nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome che esercitano le funzioni in materia  di
          finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
          di cui al comma 2 alle regioni e  alle  province  autonome,
          che ne curano  la  trasmissione  alla  Ragioneria  generale
          dello Stato. 
              17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le  parole:  «sono
          versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque  ed
          inderogabilmente versate». 
              17-quater.   All'articolo   6,   comma   15-bis,    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          aggiunto il seguente  periodo:  «I  contributi  di  cui  al
          presente comma sono  altresi'  esclusi  dalle  riduzioni  a
          compensazione disposte in applicazione  del  comma  14  del
          presente articolo». 
              17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
          nell'anno  2012  i  vincoli  del  patto  di  stabilita'  in
          conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1,  la
          sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26,  lettera  a),
          della legge 12 novembre 2011, n.  183,  ferme  restando  le
          rimanenti sanzioni, si  applica  limitatamente  all'importo
          non imputabile ai predetti pagamenti. 
              17-sexies. Al fine di  sostenere  la  grave  situazione
          delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di  ridare
          impulso ai relativi sistemi produttivi  locali,  una  quota
          annua fino all'importo  massimo  di  100  milioni  di  euro
          dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  10  della
          "Sezione per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali",  non
          erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni  2013  e
          2014, e' destinata a favore dei comuni che hanno deliberato
          il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di
          entrata in vigore del presente decreto e che hanno  aderito
          alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali
          somme sono messe a disposizione dell' organo  straordinario
          di liquidazione,  che  provvede  al  pagamento  dei  debiti
          commerciali al 31 dicembre 2012, ad  eccezione  dei  debiti
          fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo  194
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, entro la medesima data con  le  modalita'  di
          cui al citato articolo 258, nei  limiti  dell'anticipazione
          erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilita' delle
          risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  per  il  riparto  e
          l'attribuzione  della  somma   stanziata   tra   gli   enti
          beneficiari e la relativa restituzione, ai sensi del  comma
          13. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."