Art. 12 
 
 
            Dimensionamento delle istituzioni scolastiche 
 
  1.  Al  fine  di  consentire   l'ottimale   dimensionamento   delle
istituzioni  scolastiche  e   la   programmazione   degli   organici,
all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5 la parola  «Alle»  e'  sostituita  da  «Negli  anni
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle»; 
    b) al comma 5-bis le parole  «A  decorrere  dall'anno  scolastico
2012-2013»  sono  sostituite  dalle  parole  «Negli  anni  scolastici
2012-2013 e 2013-2014»; 
  (( c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i  criteri  per
la definizione del contingente organico dei  dirigenti  scolastici  e
dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonche'  per  la
sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con  decreto,  avente
natura   non    regolamentare,    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e della finanze, previo accordo in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  fermi  restando   gli
obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo.
Le regioni provvedono  autonomamente  al  dimensionamento  scolastico
sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine
dell'anno scolastico nel corso del quale  e'  adottato  l'accordo  si
applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis». 
  1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena  i  criteri
di cui al comma 5-ter dell'articolo 19  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma  1  del  presente
articolo, nonche' ogni azione di dimensionamento sono adottati previo
parere  vincolante  della  Commissione   scolastica   regionale   per
l'istruzione in lingua slovena, di  cui  all'articolo  13,  comma  3,
della legge 23 febbraio 2001, n. 38. )) 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  (( 3. (soppresso). )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art.  19  del  citato  decreto
          legge n. 98 del 2011, come modificato dalla presente legge: 
              (Omissis). 
              5. Negli anni scolastici  2012/2013  e  2013/2014  alle
          istituzioni scolastiche autonome costituite con  un  numero
          di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
          istituzioni site nelle piccole isole, nei  comuni  montani,
          nelle  aree  geografiche  caratterizzate  da   specificita'
          linguistiche,  non  possono  essere   assegnati   dirigenti
          scolastici con incarico a tempo  indeterminato.  Le  stesse
          sono conferite  in  reggenza  a  dirigenti  scolastici  con
          incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 
              5-bis. Negli anni  scolastici  2012-2013  e  2013-2014,
          alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non
          puo'  essere  assegnato  in  via  esclusiva  un  posto   di
          direttore dei servizi generali  ed  amministrativi  (DSGA);
          con decreto del Direttore generale dell'Ufficio  scolastico
          regionale competente il posto e' assegnato  in  comune  con
          altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle
          cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA  che
          ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          riconosciuta, a seguito di  specifica  sessione  negoziale,
          una indennita' mensile avente  carattere  di  spesa  fissa,
          entro il limite massimo  del  10  per  cento  dei  risparmi
          recati dal presente comma. 
              5-ter. A decorrere dall'anno  scolastico  2014-2015,  i
          criteri per la definizione  del  contingente  organico  dei
          dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
          amministrativi, nonche' per la  sua  distribuzione  tra  le
          regioni, sono  definiti  con  decreto,  avente  natura  non
          regolamentare,      del      Ministro      dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e della finanze, previo  accordo  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, fermi restando gli obiettivi  finanziari  di
          cui ai commi 5 e 5-bis del presente  articolo.  Le  regioni
          provvedono  autonomamente  al  dimensionamento   scolastico
          sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente.  Fino
          al termine dell'anno scolastico  nel  corso  del  quale  e'
          adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5
          e 5-bis. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  3,  della
          legge 23 febbraio 2001, n. 38 
              (Norme a tutela  della  minoranza  linguistica  slovena
          della regione Friuli-Venezia Giulia), 
              pubblicata nella Gazz. Uff. 8 marzo 2001, n. 56: 
              "Art. 13. Organi per l'amministrazione scolastica. 
              (Omissis). 
              3. Al fine  di  soddisfare  le  esigenze  di  autonomia
          dell'istruzione  in  lingua   slovena   e'   istituita   la
          Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
          slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
          1. La  composizione  della  Commissione,  le  modalita'  di
          nomina ed il suo  funzionamento  sono  disciplinati,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
          Comitato, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge.  La  Commissione  di  cui  al
          presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo  9
          della legge 22 dicembre 1973, n. 932,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 24 della presente legge. 
              (Omissis). ".