Art. 12 Assicurazione per la responsabilita' civile e assicurazione contro gli infortuni 1. L'avvocato, l'associazione o la societa' fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 2. All'avvocato, all'associazione o alla societa' tra professionisti e' fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a se' e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attivita' svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualita' di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. 3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione e' data comunicazione al consiglio dell'ordine. 4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.