Art. 12 
 
 
Assicurazione per la responsabilita' civile  e  assicurazione  contro
                            gli infortuni 
 
  1. L'avvocato, l'associazione  o  la  societa'  fra  professionisti
devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni
sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali,  associazioni  ed  enti
previdenziali  forensi,  polizza  assicurativa  a   copertura   della
responsabilita' civile derivante  dall'esercizio  della  professione,
compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli
e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende  noti  al
cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 
  2.   All'avvocato,   all'associazione   o   alla    societa'    tra
professionisti e' fatto obbligo di stipulare, anche  per  il  tramite
delle associazioni  e  degli  enti  previdenziali  forensi,  apposita
polizza a copertura degli infortuni  derivanti  a  se'  e  ai  propri
collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza  dell'attivita'
svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali  dello
studio legale, anche in qualita'  di  sostituto  o  di  collaboratore
esterno occasionale. 
  3.  Degli  estremi  delle  polizze  assicurative  e  di  ogni  loro
successiva variazione e' data comunicazione al consiglio dell'ordine. 
  4. La mancata osservanza delle disposizioni previste  nel  presente
articolo costituisce illecito disciplinare. 
  5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono
stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia,
sentito il CNF.