Art. 12 
 
 
Modificazioni dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  19  agosto
                            2005, n. 192 
 
  1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di  prestazione  energetica
di cui all'articolo 6,  il  rapporto  di  controllo  tecnico  di  cui
all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di  conformita'
e l'attestato di qualificazione energetica  di  cui  all'articolo  8,
sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio  ai
sensi  dell'articolo  47,  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    2. Le autorita' competenti che ricevono i  documenti  di  cui  al
comma 1 eseguono i controlli con le modalita' di cui all'articolo  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e applicano le sanzioni amministrative di cui ai  commi  da  3  a  6.
Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato  di  cui  all'articolo
76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.
445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. 
    3.  Il  professionista  qualificato  che  rilascia  la  relazione
tecnica di cui all'articolo 8,  compilata  senza  il  rispetto  degli
schemi e delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8,
comma 1 e 1-bis, o  un  attestato  di  prestazione  energetica  degli
edifici senza il rispetto dei criteri  e  delle  metodologie  di  cui
all'articolo  6,  e'  punito  con  una  sanzione  amministrativa  non
inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e  la
regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive  competenze,
danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per  i
provvedimenti disciplinari conseguenti. 
    4. Il direttore dei lavori che omette  di  presentare  al  comune
l'asseverazione  di  conformita'  delle  opere   e   l'attestato   di
qualificazione  energetica,  di  cui   all'articolo   8,   comma   2,
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito  con  la
sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non  superiore  a
6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti
disciplinari conseguenti. 
    5. Il  proprietario  o  il  conduttore  dell'unita'  immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo  che  se  ne  e'
assunta la responsabilita', qualora non provveda alle  operazioni  di
controllo e manutenzione degli impianti  di  climatizzazione  secondo
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la  sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 
    6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,  che  non
provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo  tecnico
di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  e'  punito  con   la   sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
L'ente locale, o la regione competente in materia di  controlli,  che
applica la sanzione comunica alla  camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  di  appartenenza  per  i   provvedimenti
disciplinari conseguenti. 
    7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di  un  attestato
di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione  e  quelli
sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo
6, comma 1, il  costruttore  o  il  proprietario  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non  superiore  a
18000 euro. 
    8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di  un  attestato
di prestazione energetica gli edifici o  le  unita'  immobiliari  nel
caso  di  vendita,  come  previsto  dall'articolo  6,  comma  2,   il
proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
3000 euro e non superiore a 18000 euro. 
    9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di  un  attestato
di prestazione energetica gli edifici o  le  unita'  immobiliari  nel
caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo  6,
comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. 
    10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare  i  parametri
energetici nell'annuncio di offerta  di  vendita  o  locazione,  come
previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile  dell'annuncio  e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e  non
superiore a 3000 euro.».