Art. 12 
 
 
Destinazione volontaria del due per mille  dell'imposta  sul  reddito
                        delle persone fisiche 
 
  1. A decorrere dall'anno finanziario  2014,  con  riferimento  alle
dichiarazioni dei redditi relative al precedente  periodo  d'imposta,
ciascun contribuente puo' destinare il due per  mille  della  propria
imposta sul reddito delle persone fisiche  a  favore  di  un  partito
politico  iscritto  nella  seconda  sezione  del  registro   di   cui
all'articolo 4. 
  2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite  esclusivamente
sulla base delle  scelte  effettuate  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione annuale dei redditi mediante  la  compilazione  di  una
scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il  contribuente
puo' indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare  il
due per mille. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  adotta  un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in cui  sono  stabiliti  i  criteri,  i  termini  e  le
modalita'  per  l'applicazione  delle   disposizioni   del   presente
articolo, in modo da garantire la tempestivita' e  l'economicita'  di
gestione,  la  semplificazione  degli  adempimenti   a   carico   dei
contribuenti  e   la   tutela   della   riservatezza   delle   scelte
preferenziali, nonche' da agevolare  l'espressione  della  scelta  da
parte dei contribuenti. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014,  di
9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di  27,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,  da
iscrivere in apposito fondo da istituire nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  4  del  presente
articolo si provvede mediante utilizzo di quota  parte  dei  risparmi
che si rendono disponibili  per  effetto  delle  disposizioni  recate
dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto. 
  6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma  4,  non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.