Art. 12 Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche 1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4. 2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente puo' indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonche' da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto. 6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.