Art. 12 
 
               Trasparenza delle fasi del procedimento 
 
  1. I bandi di concorso delle Universita' sono emanati  con  decreto
rettorale entro il giorno 7 febbraio 2014 e prevedono le disposizioni
atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento  ai
sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
  2. I bandi di  concorso  definiscono  le  modalita'  relative  agli
adempimenti per il riconoscimento dell'identita' dei  candidati,  gli
obblighi degli  stessi  nel  corso  dello  svolgimento  delle  prove,
nonche' le modalita' in  ordine  all'esercizio  della  vigilanza  sui
candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5,  6  e  8
del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli
atenei.