Art. 12 
 
 
               Sicurezza del sistema di conservazione 
 
  1.  Nelle  pubbliche   amministrazioni,   il   responsabile   della
conservazione, di concerto con il responsabile della sicurezza e, nel
caso  delle  pubbliche  amministrazioni  centrali,   anche   con   il
responsabile dell'ufficio di cui all'art. 17 del Codice,  provvede  a
predisporre, nell'ambito del piano generale della sicurezza, il piano
della sicurezza del sistema  di  conservazione,  nel  rispetto  delle
misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a  36  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal disciplinare tecnico di  cui
all'allegato B del medesimo decreto, nonche' in coerenza  con  quanto
previsto dagli articoli 50-bis e 51 del Codice e dalle relative linee
guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale. Le suddette  misure
sono descritte nel manuale di conservazione di cui all'art. 8. 
  2. I soggetti  privati  appartenenti  ad  organizzazioni  che  gia'
adottano particolari regole di settore per la sicurezza  dei  sistemi
informativi adeguano il sistema di conservazione a tali  regole.  Gli
altri soggetti possono  adottare  quale  modello  di  riferimento  le
regole di sicurezza indicate dagli articoli 50-bis e 51 del Codice  e
dalle  relative  linee  guida  emanate  dall'Agenzia   per   l'Italia
digitale.  I  sistemi  di  conservazione  rispettano  le  misure   di
sicurezza previste dagli articoli da  31  a  36  e  dal  disciplinare
tecnico di cui all'allegato B del Codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.