Art. 12 Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua l'articolo 6 del proprio decreto (( 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, )) al fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro effettiva maturazione. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula le provvigioni per il servizio del collocamento in asta in considerazione dell'andamento del mercato, con particolare riguardo al livello dei tassi e alla tutela del risparmio.
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003: "Art. 6. Conti correnti di Tesoreria. 1. La CDP S.p.a. accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato «CDP S.p.a. - gestione separata», nel quale e' versata la somma di euro 10.800.000.000,00 (diecimiliardiottocentomilioni/00) prelevata dai conti correnti di cui all'articolo 3. 2. Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde alla CDP S.p.a. un interesse determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso pari alla media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra: a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi emessi nel semestre di riferimento; b) a media aritmetica semplice dell'indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia per il semestre di riferimento, moltiplicato per il coefficiente 360/365. Qualora nel periodo di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, ovvero non sia stato pubblicato dalla Banca d'Italia l'indice mensile Rendistato, il tasso del conto corrente non subisce variazioni. Gli interessi sulle somme che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato alla CDP S.p.a. decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano dal giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralita' maturate. 3. Il pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale e altri conti di Tesoreria», capitolo 3100 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. A norma dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi del conto corrente. 5. La CDP S.p.a. subentra nel conto corrente n. 29813 gia' intestato a Cassa depositi e prestiti e che viene rinominato «CDP S.p.a. - gestione separata - aumento capitale ISPA». Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde un interesse determinato e liquidato sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. Per l'anno 2003, gli interessi sulla giacenza del citato conto corrente sono computati dalla data di trasformazione sino al 31 dicembre. 6. Sono aperti i seguenti conti correnti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato intestati al Ministero dell'economia e delle finanze: a) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - erogazioni su mutui trasferiti»; b) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - gestione conti correnti e assegni postali»; c) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - capitale B. P. F . trasferiti»; d) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - interessi su B. P. F . trasferiti»; e) conto corrente denominato «D.L. 269/03 art. 5 - servizio incassi e pagamenti». 7. Sui conti correnti di cui al comma 6 sono versate le disponibilita' rivenienti dalla estinzione dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, a servizio delle funzioni, attivita' e passivita' trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente decreto, e dall'estinzione dei debiti della Cassa depositi e prestiti, alla data di trasformazione in societa' per azioni, verso l'erario per le imposte maturate sui buoni fruttiferi postali rimborsati, e verso Poste italiane S.p.a., per la movimentazione dei flussi sul risparmio postale.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A): "Art. 3. (L) Emissione. 1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro: a) di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita', ivi compresa la facolta' di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento; b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalita' si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a); b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni; c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L). 2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro puo' derogare alle norme di contabilita' di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1. (L).".