(( Art. 12-bis 
 
            Canoni delle concessioni demaniali marittime 
 
  1.  I  canoni  delle  concessioni  demaniali  marittime,  ai  sensi
dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni, dovuti a partire  dall'anno
2014, sono versati entro la data del 15 settembre  di  ciascun  anno.
Gli  enti  gestori  intensificano  i  controlli  volti  a  verificare
l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo  di  versamento
nei termini previsti dei canoni di cui al presente comma. 
  2. All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole: «15 maggio  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15
ottobre 2014». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400  (Disposizioni
          per la determinazione dei  canoni  relativi  a  concessioni
          demaniali marittime), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni: 
              "Art. 03. 1. I canoni annui per concessioni  rilasciate
          o rinnovate con  finalita'  turistico-ricreative  di  aree,
          pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali
          si applicano le disposizioni  relative  alle  utilizzazioni
          del demanio marittimo sono  determinati  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri: 
              a) classificazione, a decorrere dal  1°  gennaio  2007,
          delle aree, manufatti, pertinenze e  specchi  acquei  nelle
          seguenti categorie: 
              1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze  e  specchi
          acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad  uso
          pubblico ad alta valenza turistica; 
              2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze  e  specchi
          acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad  uso
          pubblico a normale valenza  turistica.  L'accertamento  dei
          requisiti di alta e normale valenza turistica e'  riservato
          alle  regioni  competenti  per   territorio   con   proprio
          provvedimento.  Nelle   more   dell'emanazione   di   detto
          provvedimento la categoria di riferimento e' da  intendersi
          la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate
          annue  rispetto  alle  previsioni  di  bilancio   derivanti
          dall'utilizzo  delle  aree,  pertinenze  e  specchi  acquei
          inseriti  nella  categoria  A  e'  devoluta  alle   regioni
          competenti per territorio; 
              b) misura del canone annuo determinata come segue: 
              1) per le concessioni  demaniali  marittime  aventi  ad
          oggetto aree e specchi acquei, per gli anni  2004,  2005  e
          2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge  e  non  operano  le
          disposizioni maggiorative di cui  ai  commi  21,  22  e  23
          dell'articolo 32 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni; a  decorrere  dal
          1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
          degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 
              1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per  la
          categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per  la  categoria
          B; 
              1.2) area occupata con impianti  di  facile  rimozione:
          euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A;  euro  1,55
          al metro quadrato per la categoria B; 
              1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
          euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A;  euro  2,65
          al metro quadrato per la categoria B; 
              1.4)  euro  0,72  per  ogni  metro  quadrato  di   mare
          territoriale per specchi acquei o delimitati da  opere  che
          riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5  del
          testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
          e comunque entro 100 metri dalla costa; 
              1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra  100
          e 300 metri dalla costa; 
              1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre  300  metri
          dalla costa; 
              1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il
          posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi  al
          di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3); 
              2)  per  le  concessioni  comprensive   di   pertinenze
          demaniali  marittime  si  applicano,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2007, i seguenti criteri: 
              2.1)  per  le   pertinenze   destinate   ad   attivita'
          commerciali, terziario-direzionali e di produzione di  beni
          e  servizi,  il  canone  e'  determinato  moltiplicando  la
          superficie complessiva  del  manufatto  per  la  media  dei
          valori  mensili   unitari   minimi   e   massimi   indicati
          dall'Osservatorio del mercato immobiliare per  la  zona  di
          riferimento. L'importo  ottenuto  e'  moltiplicato  per  un
          coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi'  determinato
          e' ulteriormente ridotto  delle  seguenti  percentuali,  da
          applicare  per  scaglioni  progressivi  di  superficie  del
          manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0  per  cento;  oltre
          200 metri quadrati e fino a  500  metri  quadrati,  20  per
          cento; oltre 500  metri  quadrati  e  fino  a  1.000  metri
          quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60  per
          cento.  Qualora  i  valori  dell'Osservatorio  del  mercato
          immobiliare non siano  disponibili,  si  fa  riferimento  a
          quelli  del  piu'  vicino  comune  costiero   rispetto   al
          manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione; 
              2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per  gli
          anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti  alla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  non
          operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22
          e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre  2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni;  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle  di  cui
          alla lettera b), numero 1); 
              c) riduzione dei canoni di cui alla  lettera  b)  nella
          misura del 50 per cento: 
              1)  in  presenza  di  eventi  dannosi  di   eccezionale
          gravita' che comportino una minore utilizzazione  dei  beni
          oggetto della concessione,  previo  accertamento  da  parte
          delle competenti autorita' marittime di zona; 
              2)  nel  caso  di   concessioni   demaniali   marittime
          assentite alle  societa'  sportive  dilettantistiche  senza
          scopo  di  lucro  affiliate   alle   Federazioni   sportive
          nazionali  con  l'esclusione  dei  manufatti  pertinenziali
          adibiti ad attivita' commerciali; 
              d) riduzione dei canoni di cui alla  lettera  b)  nella
          misura del 90 per cento  per  le  concessioni  indicate  al
          secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione
          e all'articolo 37  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
          codice della navigazione, di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
              e)  obbligo  per  i  titolari  delle   concessioni   di
          consentire il libero e gratuito accesso e transito, per  il
          raggiungimento della battigia antistante l'area  ricompresa
          nella concessione, anche al fine di balneazione; 
              f)  riduzione,  per  le   imprese   turistico-ricettive
          all'aria aperta, dei valori inerenti le  superfici  del  25
          per cento. 
              2. - 4-bis (Omissis)..". 
              Si riporta il testo del comma 732 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "732.  Nelle  more  del  riordino  della   materia   da
          effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre  il
          contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per  il
          calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai
          sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b),  numero  2.1),
          del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  1993,  n.  494,  e
          successive   modificazioni,   i   procedimenti   giudiziari
          pendenti alla data del 30  settembre  2013  concernenti  il
          pagamento  in  favore  dello  Stato  dei  canoni  e   degli
          indennizzi per l'utilizzo dei beni  demaniali  marittimi  e
          delle relative  pertinenze,  possono  essere  integralmente
          definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del
          demanio  da  parte  del  soggetto  interessato  ovvero  del
          destinatario della  richiesta  di  pagamento,  mediante  il
          versamento: 
              a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per
          cento delle somme dovute; 
              b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di
          un importo pari al 60 per cento delle somme  dovute,  oltre
          agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente
          gestore."