Art. 12 
 
Copertura  assicurativa  dei  soggetti  beneficiari   di   forme   di
integrazione  e  sostegno  del  reddito  coinvolti  in  attivita'  di
              volontariato a fini di utilita' sociale. 
 
  1. In via sperimentale, per  il  biennio  2014-2015,  e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  Fondo
finalizzato  a  reintegrare  l'INAIL  dell'onere   conseguente   alla
copertura degli  obblighi  assicurativi  contro  le  malattie  e  gli
infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 11
agosto  1991,  n.  266,  in  favore  dei  soggetti   beneficiari   di
ammortizzatori e di  altre  forme  di  integrazione  e  sostegno  del
reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in  attivita'  di
volontariato a fini di utilita' sociale in favore di  Comuni  o  enti
locali. 
  (( 1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma  1  non  superiore  a
100.000 euro per ciascuno degli anni  2014  e  2015  e'  destinata  a
reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'art. 4 della  legge  11
agosto 1991, n. 266, relativi alle  organizzazioni  di  volontariato,
gia' costituite alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  che  esercitano  attivita'   di
utilita' sociale nei territori montani. )) 
  2. Alla dotazione del Fondo di cui al  comma  1,  non  superiore  a
dieci milioni di euro,  per  l'importo  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014  e  2015,  si  provvede  con  corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze,  su
proposta del Ministero del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio. 
  3.  Al  fine  di  promuovere  la  prestazione   di   attivita'   di
volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e  gli
altri enti locali  interessati  promuovono  le  opportune  iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti  di
utilita' sociale  in  corso  con  le  associazioni  di  volontariato.
L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la
sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1. 
  4. Con decreto del Ministro del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali
sono stabiliti modalita' e criteri per  la  valorizzazione,  ai  fini
della certificazione dei crediti formativi,  dell'attivita'  prestata
ai sensi del comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
          recante "Legge-quadro sul volontariato": 
              "Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni
          di volontariato. 
              1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare
          i propri aderenti, che prestano attivita' di  volontariato,
          contro  gli  infortuni  e   le   malattie   connessi   allo
          svolgimento   dell'attivita'   stessa,   nonche'   per   la
          responsabilita' civile verso i terzi. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato, da emanarsi  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          individuati  meccanismi  assicurativi   semplificati,   con
          polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
          relativi controlli.". 
              Si riporta l'art. 18, comma  1,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n.  185,  recante  "Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale", convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
              "1. In considerazione della eccezionale crisi economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri."..