Art. 12 Cessazione, subentro, sospensione e revoca dell'attivita' dei gestori dell'identita' digitale 1. Il gestore dell'identita' digitale comunica all'Agenzia e agli utenti a cui ha attribuito l'identita' digitale l'intenzione di cessare la propria attivita' almeno trenta giorni prima della data di cessazione, indicando gli eventuali gestori sostitutivi, ovvero segnalando la necessita' di revocare le identita' digitali dallo stesso rilasciate. 2. Il gestore sostitutivo, previo invio all'Agenzia della dichiarazione di accettazione e previa acquisizione del consenso degli utenti, subentra nella gestione delle identita' digitali rilasciate dal gestore cessato e nella conservazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 8. 3. Salvo quanto disposto al comma 2, il gestore dell'identita' digitale che cessa la propria attivita', scaduto il termine del periodo previsto al comma 1, revoca le identita' digitali rilasciate. 4. L'Agenzia, previo accertamento della violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e dei regolamenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 4, puo' disporre la sospensione dell'attivita' di attribuzione di identita' digitali per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno o, nei casi piu' gravi, la revoca dell'accreditamento del gestore dell'identita' digitale. 5. In caso di revoca dell'accreditamento del gestore dell'identita' digitale si applicano le disposizioni relative alle cessazioni di cui al presente articolo.