Art. 12 Identificazione degli operatori economici 1. Gli operatori economici notificano, su richiesta, all'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19 per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE; b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE.