Art. 12 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
                in materia di prescrizione del reato 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 159  del  codice  penale,  dopo  il
numero 3) e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis)   sospensione   del   procedimento   penale   ai    sensi
dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale». 
  2. Dopo il terzo comma dell'articolo  159  del  codice  penale,  e'
aggiunto il seguente: 
    «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi  dell'articolo
420-quater  del  codice  di  procedura  penale,   la   durata   della
sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i  termini
previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  159  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 159. (Sospensione del corso della  prescrizione).
          - Il corso della prescrizione rimane sospeso in  ogni  caso
          in cui la  sospensione  del  procedimento  o  del  processo
          penale o dei termini di custodia cautelare  e'  imposta  da
          una particolare disposizione di legge, oltre che  nei  casi
          di: 
                1) autorizzazione a procedere; 
                2) deferimento della questione ad altro giudizio; 
                3) sospensione del procedimento o del processo penale
          per ragioni di impedimento  delle  parti  e  dei  difensori
          ovvero su richiesta dell'imputato o del suo  difensore.  In
          caso di sospensione  del  processo  per  impedimento  delle
          parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere  differita
          oltre il sessantesimo giorno  successivo  alla  prevedibile
          cessazione dell'impedimento, dovendosi  avere  riguardo  in
          caso  contrario  al  tempo  dell'impedimento  aumentato  di
          sessanta giorni. Sono  fatte  salve  le  facolta'  previste
          dall'articolo 71, commi 1 e  5,  del  codice  di  procedura
          penale. 
                3-bis) sospensione del procedimento penale  ai  sensi
          dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale. 
              Nel caso di autorizzazione a procedere, la  sospensione
          del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui
          il pubblico ministero presenta  la  richiesta  e  il  corso
          della prescrizione riprende dal giorno in  cui  l'autorita'
          competente accoglie la richiesta. 
              La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
          e' cessata la causa della sospensione. 
              Nel caso  di  sospensione  del  procedimento  ai  sensi
          dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la
          durata della sospensione della prescrizione del  reato  non
          puo'  superare  i  termini  previsti  dal   secondo   comma
          dell'articolo 161 del presente codice.».