Art. 12 
 
 
Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali  e
                            paesaggistici 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  i  procedimenti   in   materia   di
autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal  giorno  in  cui
acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la
realizzazione dell'intervento, a meno che il  ritardo  in  ordine  al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia  dipeso
da circostanze imputabili all'interessato.»; 
    b) al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e  il
terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Decorsi  inutilmente
sessanta  giorni  dalla   ricezione   degli   atti   da   parte   del
soprintendente senza che questi  abbia  reso  il  prescritto  parere,
l'amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di
autorizzazione.». 
  2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  d'intesa  con  la
Conferenza  unificata,  ai  sensi   dell'articolo   3   del   decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  dettate  disposizioni
modificative e integrative al regolamento di  cui  all'articolo  146,
comma 9,  quarto  periodo,  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e  successive
modificazioni,  al  fine  di  ampliare  e  precisare  le  ipotesi  di
interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di operare  ulteriori
semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto  1990,
n. 241, e successive modificazioni. 
  3.  Al  fine  di  semplificare  e  razionalizzare  le  norme  sulla
riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la  parola  «pubblici»  sono
inserite le seguenti: «o privati» e dopo la  parola  «valorizzazione»
sono inserite le seguenti: «, purche' attuate senza scopo  di  lucro,
neanche indiretto.»; 
    b) all'articolo 108, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Sono in ogni  caso  libere,  al  fine  dell'esecuzione  dei
dovuti controlli, le seguenti attivita', purche' attuate senza  scopo
di lucro, neanche indiretto, per finalita' di studio, ricerca, libera
manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione  della
conoscenza del patrimonio culturale: 
    1) la riproduzione di beni culturali attuata  con  modalita'  che
non comportino alcun contatto fisico con il bene,  ne'  l'esposizione
dello stesso a sorgenti luminose, ne' l'uso di stativi o treppiedi; 
    2) la divulgazione con qualsiasi mezzo  delle  immagini  di  beni
culturali, legittimamente acquisite, in  modo  da  non  poter  essere
ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente,  a  bassa
risoluzione digitale.». 
  4. Al fine di semplificare la  consultazione  degli  archivi,  sono
adottate le seguenti modificazioni del Codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio, di cui  al  decreto  legislativo  n.  42  del  2004  e
successive modificazioni: 
    a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 122 e' soppressa; 
    b)  al  comma  1  dell'articolo  41,  primo  periodo,  le  parole
«quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni». 
  5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.