Art. 12 
 
 
Disponibilita'  di  regimi  di   qualificazione,   accreditamento   e
                           certificazione 
 
  1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario collegamento  con  la
normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al
Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare per l'approvazione gli  schemi
di certificazione e accreditamento  per  la  conformita'  alle  norme
tecniche in  materia  di  ESCO,  esperti  in  gestione  dell'energia,
sistemi  di  gestione  dell'energia,  diagnosi  energetiche  e   alle
disposizioni del presente decreto. 
  2. Al fine di favorire  la  diffusione  dell'utilizzo  di  diagnosi
energetiche  fruibili  da  tutti  i  clienti  finali,   UNI-CEI,   in
collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla  pubblicazione
del presente decreto, elabora norme tecniche in materia  di  diagnosi
energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e
trasporti, in  conformita'  ai  dettati  di  cui  all'allegato  2  al
presente decreto. 
  3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed  ENEA,  entro  180  giorni
dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche  per
la certificazione volontaria degli  auditor  energetici  nei  settori
dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di
elementi  edilizi  connessi  al   miglioramento   della   prestazione
energetica degli edifici. 
  4. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, la
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione
con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali  e  sentito
il  CTI,  definisce  e  rende  disponibili  programmi  di  formazione
finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei  settori
residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori
di elementi  edilizi  connessi  al  miglioramento  della  prestazione
energetica degli edifici. 
  5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed  e)
del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, possono  partecipare  al
meccanismo  dei  certificati  bianchi  solo   se   in   possesso   di
certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI
CEI 11339. 
  6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e  il  CTI,
entro il 31 dicembre 2014 definisce uno protocollo  per  l'iscrizione
agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono  pubblicati  sul
sito web istituzionale dell'ENEA. 
    a) ESCO certificate UNI CEI 11352; 
    b) esperti in Gestione dell'Energia certificati  secondo  la  UNI
CEI 11339; 
    c) organizzazioni certificate ISO 50001; 
    d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui  al
comma 3 del presente articolo.