Art. 12 Obblighi informativi 1. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., e i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, forniscono al cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie a consentire una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Le informazioni sono fornite gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in forma chiara e concisa. Esse includono almeno il tasso annuo effettivo globale, calcolato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, la durata del contratto e le altre condizioni economiche del finanziamento e precisano le conseguenze cui il cliente puo' andare incontro in caso di mancato pagamento. 2. Il finanziamento, nonche' le forme e le modalita' con cui l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi indicati all'articolo 3, comma 1, ovvero all'articolo 5, comma 5, sono disciplinati con contratto da stipularsi in forma scritta.
Note all'art. 12: - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note alle premesse.