Art. 12 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Il contributo in conto impianti  e  il  finanziamento  agevolato
sono erogati per stati di avanzamento lavori (SAL) a fronte di titoli
di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo SAL. 
  2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono
essere superiori al 25 per cento della spesa ammissibile complessiva.
Ciascuna  erogazione,  ad  eccezione  della  prima,   e',   comunque,
subordinata alla  dimostrazione  dell'effettivo  pagamento,  mediante
esibizione  delle  relative  quietanze,  dei  titoli  di  spesa   non
quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente. 
  3. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono
definite  nel  contratto  di  contributo  in  conto  impianti  e  nel
contratto di finanziamento di cui all'art. 11, comma 4, tenuto  conto
dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto
di investimento e, comunque, per un numero di SAL non superiore a  5.
Ciascun SAL non puo', comunque, essere  inferiore  al  15  per  cento
della spesa ammissibile. 
  4.  La  prima  erogazione  delle  agevolazioni  puo'  avvenire,  su
richiesta dell'impresa  beneficiaria,  anche  in  anticipazione,  nel
limite del 25 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse,
previa  presentazione  di  fideiussione   bancaria   o   di   polizza
assicurativa. Lo schema in base  al  quale  deve  essere  redatta  la
richiesta di erogazione e la documentazione da allegare  alla  stessa
sono definiti dal  Soggetto  gestore  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dal Ministero con la circolare di cui al comma 5. 
  5. Il Ministero, con la circolare  di  cui  all'art.  6,  comma  6,
provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e  alle
modalita' di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui  al
presente decreto. I termini, le modalita' e gli schemi da  utilizzare
sono resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del
sito www.invitalia.it e del sito del Ministero (www.mise.gov.it). 
  6. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle  singole  quote
di agevolazione previa effettuazione della verifica  in  merito  alla
vigenza e alla regolarita' contributiva  del  soggetto  beneficiario,
nonche' delle altre verifiche stabilite nel contratto  di  contributo
in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato  di  cui
all'art. 11, comma 4. 
  7. Sulle singole erogazioni del contributo in  conto  impianti,  il
Soggetto gestore opera una ritenuta  del  10  per  cento,  che  sara'
versata alle  imprese  una  volta  verificato  il  completamento  del
programma di investimento.