Art. 12 Erogazione delle agevolazioni 1. Il contributo in conto impianti e il finanziamento agevolato sono erogati per stati di avanzamento lavori (SAL) a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo SAL. 2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono essere superiori al 25 per cento della spesa ammissibile complessiva. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e', comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente. 3. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di contributo in conto impianti e nel contratto di finanziamento di cui all'art. 11, comma 4, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto di investimento e, comunque, per un numero di SAL non superiore a 5. Ciascun SAL non puo', comunque, essere inferiore al 15 per cento della spesa ammissibile. 4. La prima erogazione delle agevolazioni puo' avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 25 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dal Soggetto gestore sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero con la circolare di cui al comma 5. 5. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 6, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle modalita' di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente decreto. I termini, le modalita' e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito www.invitalia.it e del sito del Ministero (www.mise.gov.it). 6. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, nonche' delle altre verifiche stabilite nel contratto di contributo in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 11, comma 4. 7. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti, il Soggetto gestore opera una ritenuta del 10 per cento, che sara' versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma di investimento.