(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Le misure necessarie per l'applicazione  del  presente  Codice
deontologico sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo entro il
termine di cui al successivo articolo 13. 
    2. Il Garante, anche su richiesta delle associazioni di categoria
che  sottoscrivono  il  presente  Codice,  promuove  il   riesame   e
l'eventuale adeguamento del suddetto  Codice  alla  luce  di  novita'
normative, del  progresso  tecnologico  o  dell'esperienza  acquisita
nella sua applicazione.