Art. 12 
 
 
                    Obblighi generali del gestore 
 
  1. Il gestore e' tenuto  ad  adottare  tutte  le  misure  idonee  a
prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la
salute umana e per l'ambiente. 
  2. Il gestore e' tenuto a  dimostrare  in  qualsiasi  momento  alle
autorita' competenti e di controllo, in  particolare  ai  fini  delle
ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le  misure  necessarie
previste dal presente decreto legislativo.