Art. 12 Obblighi generali del gestore 1. Il gestore e' tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. 2. Il gestore e' tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorita' competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie previste dal presente decreto legislativo.