Art. 12 
 
 
              Accreditamento dei servizi per il lavoro 
 
  1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di
accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo  n.
276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi: 
    a) coerenza con il sistema  di  autorizzazione  allo  svolgimento
delle  attivita'  di  somministrazione,  intermediazione,  ricerca  e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione  professionale,
di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
    b) definizione di requisiti  minimi  di  solidita'  economica  ed
organizzativa, nonche' di esperienza professionale  degli  operatori,
in relazione ai compiti da svolgere; 
    c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di  cui
all'articolo 13 del presente decreto, nonche'  l'invio  all'ANPAL  di
ogni informazione utile a garantire un efficace  coordinamento  della
rete dei servizi per le politiche del lavoro; 
    d) raccordo con il  sistema  regionale  di  accreditamento  degli
organismi di formazione; 
    e) definizione della procedura  di  accreditamento  dei  soggetti
abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di  ricollocazione
di cui all'articolo 23. 
  2. Qualora ne facciano  richiesta  all'ANPAL,  le  agenzie  per  il
lavoro di cui alle lettere a) e c)  dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono  accreditate  ai  servizi
per il lavoro su tutto il territorio nazionale. 
  3. ANPAL istituisce l'albo nazionale  dei  soggetti  accreditati  a
svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro
secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale  vengono  iscritte  le
agenzie per il lavoro di cui  al  comma  2  nonche'  le  agenzie  che
intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento. 
  4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo  il
comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo  4,
comma 1, lettera c),  dei  soggetti  autorizzati  secondo  il  regime
particolare di cui al comma 1, lettere c),  d),  e),  f),  e  f-bis),
nonche' al comma 2 del presente  articolo,  comporta  automaticamente
l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle  lettere
d) ed e) dell'articolo 4, comma 1". 
 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta l'articolo 7 del citato decreto  legislativo
          n. 276 del 2003: 
              "Art. 7. Accreditamenti 
              1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei
          prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
          istituiscono appositi elenchi  per  l'accreditamento  degli
          operatori  pubblici  e  privati  che  operano  nel  proprio
          territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  21  aprile
          2000, n. 181, e successive modificazioni,  e  dei  seguenti
          principi e criteri: 
              a)  garanzia  della  libera   scelta   dei   cittadini,
          nell'ambito di una rete di operatori qualificati,  adeguata
          per dimensione e distribuzione alla  domanda  espressa  dal
          territorio; 
              b)  salvaguardia  di  standard   omogenei   a   livello
          nazionale    nell'affidamento    di    funzioni    relative
          all'accertamento  dello  stato  di  disoccupazione   e   al
          monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; 
              c) costituzione negoziale di reti di servizio  ai  fini
          dell'ottimizzazione delle risorse; 
              d) obbligo della interconnessione con la borsa continua
          nazionale  del  lavoro  di  cui  all'articolo  15,  nonche'
          l'invio alla  autorita'  concedente  di  ogni  informazione
          strategica per un efficace funzionamento  del  mercato  del
          lavoro; 
              e) raccordo con il sistema regionale di  accreditamento
          degli organismi di formazione. 
              2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco  di
          cui al comma 1 disciplinano altresi': 
              a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e
          operatori privati, autorizzati ai sensi delle  disposizioni
          di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati  ai  sensi  del
          presente articolo, per le funzioni di incontro tra  domanda
          e offerta di lavoro, prevenzione  della  disoccupazione  di
          lunga durata, promozione  dell'inserimento  lavorativo  dei
          lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica
          del lavoro; 
              b)  requisiti   minimi   richiesti   per   l'iscrizione
          nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali  e
          logistiche, competenze professionali, situazione economica,
          esperienze   maturate   nel   contesto   territoriale    di
          riferimento; 
              c) le procedure per l'accreditamento; 
              d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e  della
          efficacia dei servizi erogati; 
              e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del
          mantenimento dei requisiti.". 
              Per  il  testo  dell'articolo  4  del  citato   decreto
          legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo
          1. 
              Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 6. Regimi particolari di autorizzazione 
              1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' di
          intermediazione: 
              a) gli istituti di scuola secondaria di secondo  grado,
          statali e paritari, a condizione  che  rendano  pubblici  e
          gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
          curricula dei propri studenti all'ultimo anno  di  corso  e
          fino  ad  almeno  dodici  mesi  successivi  alla  data  del
          conseguimento del titolo di studio; 
              b) le universita', pubbliche e private,  e  i  consorzi
          universitari,  a  condizione   che   rendano   pubblici   e
          gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
          curricula   dei   propri    studenti    dalla    data    di
          immatricolazione e fino ad almeno  dodici  mesi  successivi
          alla data del conseguimento del titolo di studio; 
              c) i comuni, singoli  o  associati  nelle  forme  delle
          unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere  di
          commercio; 
              d)  le  associazioni  dei  datori  di  lavoro   e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale  anche  per   il   tramite   delle   associazioni
          territoriali e delle societa' di servizi controllate; 
              e) i patronati, gli enti bilaterali e  le  associazioni
          senza fini di lucro che hanno per  oggetto  la  tutela  del
          lavoro,  l'assistenza  e  la  promozione  delle   attivita'
          imprenditoriali,  la  progettazione   e   l'erogazione   di
          percorsi  formativi  e  di  alternanza,  la  tutela   della
          disabilita'; 
              f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano
          la predetta  attivita'  senza  finalita'  di  lucro  e  che
          rendano pubblici sul sito medesimo  i  dati  identificativi
          del legale rappresentante; 
              f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e  di  assistenza
          per  i  lavoratori   dello   spettacolo   e   dello   sport
          professionistico, con esclusivo riferimento  ai  lavoratori
          dello spettacolo come definiti  ai  sensi  della  normativa
          vigente. 
              2. L'ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  puo'
          chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
          apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
          personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
          nazionale dei consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a
          livello  nazionale   di   attivita'   di   intermediazione.
          L'iscrizione e' subordinata al rispetto  dei  requisiti  di
          cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo  5,
          comma 1. 
              3. Ferme restando le normative  regionali  vigenti  per
          specifici  regimi  di  autorizzazione  su  base  regionale,
          l'autorizzazione  allo  svolgimento  della   attivita'   di
          intermediazione  per  i  soggetti  di  cui  ai  commi   che
          precedono e' subordinata alla interconnessione  alla  borsa
          continua nazionale del lavoro per il  tramite  del  portale
          clic  lavoro,  nonche'  al  rilascio  alle  regioni  e   al
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  ogni
          informazione utile relativa al monitoraggio dei  fabbisogni
          professionali e  al  buon  funzionamento  del  mercato  del
          lavoro. 
              4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle
          politiche  sociali  definisce  con   proprio   decreto   le
          modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al  comma
          3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa  continua
          nazionale del  lavoro,  nonche'  le  modalita'  della  loro
          iscrizione  in  una  apposita  sezione  dell'albo  di   cui
          all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento  dei  dati
          alla  borsa  continua   nazionale   del   lavoro   comporta
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          euro 2000 a euro 12000, nonche' la cancellazione  dall'albo
          di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto  di
          proseguire l'attivita' di intermediazione. 
              5. Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1  inserite
          nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  31
          dicembre   2009,   n.   196,   svolgono   l'attivita'    di
          intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza pubblica. 
              5-bis.  L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo  di  cui
          all'articolo  4,  comma  1,  lettera   c),   dei   soggetti
          autorizzati secondo il regime particolare di cui  al  comma
          1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
          presente articolo,  comporta  automaticamente  l'iscrizione
          degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere  d)
          ed e) dell'articolo 4, comma 1.".