Art. 12 Soppressione dell'albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista 1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito dall'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, e' soppresso.
Note all'art. 12: Si riporta l'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594 (Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi): "Art. 2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un albo professionale nazionale nel quale verranno iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico che siano stati sottoposti con esito positivo ad una prova teorico-pratica da parte di apposita Commissione. La Commissione di cui al precedente comma ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' presieduta dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale e composta da: un ingegnere dell'Ispettorato del lavoro; un ingegnere designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; un ingegnere designato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici; un sanitario dell'Ispettorato medico del lavoro; un tecnico scelto tra i tecnici di una Azienda telefonica di interesse nazionale, in rappresentanza dei datori di lavoro; un esperto designato dall'Unione Italiana dei ciechi, in rappresentanza dei lavoratori. Espleta le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.".