Art. 12 Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 1. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui alla ordinanza n. 391/2016 e' il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. 2. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, potra' essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore. 3. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 391/2016 possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie. 4. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini modifica e/o integrazione automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.