Art. 12 
 
 
                             Pubblicita' 
 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  1.  Le  informazioni  sintetiche,  di  cui  all'allegato   II   del
regolamento n. 651/2014, insieme al link  al  testo  integrale  della
misura di aiuto, saranno trasmesse, attraverso il sistema di notifica
elettronica SANI2,  alla  Commissione  europea,  entro  venti  giorni
dall'entrata in vigore del regime di aiuto. 
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso,  il
presente decreto sara' altresi'  pubblicato  sul  sito  Internet  del
Ministero unitamente alle: 
    (i) informazioni sintetiche di cui all'art.  11  del  regolamento
GBER 651/2014 o di un link che dia accesso a tale testo; 
    (ii) informazioni di cui all'allegato III  del  regolamento  GBER
651/2014 su ciascun aiuto erogato sulla  base  del  presente  decreto
superiore a euro 500.000. 
  Gli obblighi di pubblicita'  saranno  successivamente  assolti  con
l'inserimento dei dati nel Registro nazionale per gli aiuti di  Stato
di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  sulla  base
delle disposizioni regolamentari previste per lo stesso Registro.