Art. 12 
 
Etichettatura  dei  prodotti  del  tabacco  da  fumo  diversi   dalle
  sigarette, dal tabacco da arrotolare e  dal  tabacco  per  pipa  ad
  acqua 
 
  1. I prodotti del tabacco da  fumo  diversi  dalle  sigarette,  dal
tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua hanno  l'obbligo
di recare l'avvertenza generale prevista all'articolo  10,  comma  1.
Tale avvertenza generale comprende  il  riferimento  al  servizio  di
disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b).
Ciascuna confezione unitaria e  l'eventuale  imballaggio  esterno  di
tali prodotti recano anche una  delle  avvertenze  testuali  elencate
nell'allegato 1. 
  2. I  prodotti  del  tabacco  di  cui  al  comma  1  sono  esentati
dall'obbligo   di   recare   il   messaggio   informativo   stabilito
all'articolo 10, comma 2 e  le  avvertenze  combinate  relative  alla
salute stabilite all'articolo 11. 
  3. L'avvertenza generale di cui al comma 1 figura sulla  superficie
piu' visibile e  copre  il  30%  della  pertinente  superficie  della
confezione   unitaria   e   dell'eventuale    imballaggio    esterno.
L'avvertenza testuale di cui  al  comma  1  figura  sulla  successiva
superficie piu' visibile e copre il 40% della  pertinente  superficie
della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio  esterno.  Per
le  confezioni  unitarie  con  chiusura  incernierata  la  successiva
superficie piu' visibile e' quella che appare quando la confezione e'
aperta. 
  4. Qualora le avvertenze relative alla salute di  cui  al  comma  1
figurano su una superficie che supera 150 cm², l'avvertenza copre una
superficie di 45 cm². 
  5. Le avvertenze relative alla salute di cui al comma 1  rispettano
le prescrizioni di cui all'articolo  10,  comma  4.  Il  testo  delle
avvertenze relative alla salute  e'  parallelo  al  testo  principale
sulla superficie riservata a tali avvertenze. Le avvertenze  relative
alla salute sono contornate da un bordo nero della  larghezza  minima
di 3 mm e massimo di  4  mm.  Tale  bordo  figura  esternamente  alla
superficie riservata al testo dell'avvertenza relativa alla salute.