Art. 12 
 
               Condizioni per l'accesso all'indennizzo 
 
  1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti condizioni: 
    a) che la vittima sia titolare di un  reddito  annuo,  risultante
dall'ultima  dichiarazione,  non  superiore  a  quello  previsto  per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 
    b) che la vittima abbia gia' esperito  infruttuosamente  l'azione
esecutiva  nei  confronti  dell'autore  del  reato  per  ottenere  il
risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di
condanna irrevocabile o di una condanna a  titolo  di  provvisionale,
salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto; 
    c) che la vittima non abbia concorso,  anche  colposamente,  alla
commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai  sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale; 
    d)  che  la  vittima  non  sia  stata  condannata  con   sentenza
definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non  sia
sottoposta a procedimento penale per uno dei reati  di  cui  all'art.
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per  reati
commessi in violazione delle norme per la  repressione  dell'evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 
    e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme
erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  12  e  407  del
          Codice di Procedura Penale: 
              «Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha  connessione
          di procedimenti: 
                a) se il reato per cui si procede e'  stato  commesso
          da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro,  o  se
          piu' persone con condotte  indipendenti  hanno  determinato
          l'evento; 
                b) se una persona e' imputata di piu' reati  commessi
          con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni  od
          omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; 
                c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
          commessi per eseguire o per occultare gli altri.» 
              «Art. 407 (Termini di  durata  massima  delle  indagini
          preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'art. 393 comma
          4, la durata delle indagini preliminari non  puo'  comunque
          superare diciotto mesi. 
              2. La durata massima e' tuttavia  di  due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
                a) i delitti appresso indicati: 
                  1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
          422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle  ipotesi
          aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma  2,
          e 291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
                  2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
          575, 628, terzo comma, 629,  secondo  comma,  e  630  dello
          stesso codice penale; 
                  3) delitti commessi  avvalendosi  delle  condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di agevolare l'attivita' delle associazioni previste  dallo
          stesso articolo; 
                  4) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
                  5) delitti di illegale fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'art. 2, comma terzo,  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110; 
                  6) delitti di cui agli articoli  73,  limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
                  7) delitto di cui all'art. 416  del  codice  penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 
                  7-bis) dei delitti  previsto  dagli  articoli  600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle  ipotesi  aggravate  previste  dall'art.
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
                b)  notizie  di  reato  che  rendono  particolarmente
          complesse le investigazioni per la molteplicita'  di  fatti
          tra loro collegati ovvero per l'elevato numero  di  persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese; 
                c) indagini che  richiedono  il  compimento  di  atti
          all'estero; 
                d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'art. 371. 
              3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora  il
          pubblico ministero non abbia esercitato l'azione  penale  o
          richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
          o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
          la scadenza del termine non possono essere utilizzati ».