Art. 12 
 
              Rete nazionale dei laboratori accreditati 
 
  1. Il Sistema  nazionale  organizza  i  propri  laboratori  che  si
occupano di analisi ambientali in una rete  nazionale  di  laboratori
accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di  monitoraggio
e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di  assicurare
economie nelle attivita' di  laboratorio  che  presentino  natura  di
elevata complessita' e specializzazione. 
  2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori
accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati  e  approvati
dal Sistema nazionale come  metodi  ufficiali  di  riferimento.  Sono
fatte salve le attivita' di laboratorio e le attivita' attribuite  ai
sensi dell'articolo 28 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge. 
  3. Il Sistema nazionale,  per  le  proprie  attivita'  ordinarie  e
straordinarie, ricorre in via prioritaria  alla  rete  nazionale  dei
laboratori interni; in caso di  urgente  necessita',  e'  ammesso  il
ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti
pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3. 
  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica.