Art. 12 
 
 
          Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 
                        4 luglio 2014, n. 102 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la lettera  «c-bis)
un esame qualitativo riguardante lo sviluppo  attuale  e  futuro  del
mercato dei servizi energetici.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo  4
          luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  17.  (Monitoraggio  dell'attuazione).  -  1.   A
          partire dal 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata, e su proposta  dell'ENEA,  approva  e
          trasmette  alla  Commissione  europea  il  Piano   d'azione
          nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende: 
              a)   misure   significative   per   il    miglioramento
          dell'efficienza energetica; 
              b) risparmi di energia  conseguiti  e  attesi,  inclusi
          quelli  nella  fornitura,  trasmissione   e   distribuzione
          dell'energia nonche' negli  usi  finali  della  stessa,  in
          vista  del  conseguimento  degli  obiettivi  nazionali   di
          efficienza energetica di cui all'articolo 3; 
              c) stime aggiornate sul  consumo  di  energia  primaria
          previsto al 2020. 
              c-bis) un esame  qualitativo  riguardante  lo  sviluppo
          attuale e futuro del mercato dei servizi energetici. 
              2. Entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  a  decorrere
          dall'entrata in vigore del presente decreto,  il  Ministero
          dello sviluppo economico, su proposta di  ENEA,  approva  e
          trasmette alla Commissione europea, una  relazione  annuale
          sui progressi realizzati nel conseguimento degli  obiettivi
          di efficienza energetica di cui all'articolo 3. 
              3. Entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  a  decorrere
          dall'entrata in vigore del presente decreto,  il  Ministero
          dello sviluppo economico, su proposta del  GSE,  approva  e
          trasmette alla Commissione europea, una  relazione  annuale
          sulla cogenerazione contenente: 
              a) statistiche sulla produzione  nazionale  di  energia
          elettrica e di calore da  cogenerazione  ad  alto  e  basso
          rendimento in relazione alla produzione totale di calore  e
          di energia elettrica; 
              b) statistiche relative alla capacita' di cogenerazione
          di calore e di energia elettrica e  ai  combustibili  usati
          per la cogenerazione; 
              c)  statistiche  relative  alla   produzione   e   alle
          capacita' di teleriscaldamento e di tele raffreddamento  in
          relazione alla produzione e alle capacita' totali di calore
          e di energia elettrica; 
              d)  statistiche  sui  risparmi  di   energia   primaria
          realizzati applicando la cogenerazione. 
              4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2  e  3,
          sono redatte sulla base dell'allegato XIV  della  direttiva
          2012/27/UE e  dei  documenti  operativi  predisposti  dalla
          Commissione europea. La relazione di  cui  al  comma  3  e'
          redatta conformemente alla metodologia di cui agli allegati
          del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare del 4 agosto 2011.».