Art. 12 
 
 
                      Modifiche all'articolo 10 
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 10  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 2,  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  Segretario
generale e' nominato  dal  Comitato  di  gestione,  su  proposta  del
presidente dell'AdSP, scelto tra  esperti  di  comprovata  esperienza
manageriale o qualificazione professionale nel  settore  disciplinato
dalla      presente      legge      nonche'       nelle       materie
amministrativo-contabili.»; 
  b) al comma  3,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «in  qualsiasi
momento» sono soppresse, dopo la parola: «proposta»  e'  inserita  la
seguente: «motivata» e la  parola:  «portuale»  e'  sostituita  dalle
seguenti:  «di  gestione»;  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Il
Segretario generale e'  soggetto  all'applicazione  della  disciplina
dettata in materia di responsabilita' dirigenziale, incompatibilita',
cumulo di impieghi e incarichi di cui  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8  aprile
2013, n. 39, nonche'  sui  limiti  retributivi  di  cui  all'articolo
23-ter  del  decreto-legge  n.  201   del   2011,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Il contratto  di  diritto
privato  stipulato  dal  Segretario   generale   si   conforma   alla
contrattazione collettiva di riferimento delle AdSP.»; 
  c) al comma 4, alla lettera b),  le  parole:  «autorita'  portuale»
sono sostituite dalle seguenti:  «autorita'  di  sistema  portuale  e
sovrintende  e  coordina  le  attivita'  degli  uffici   territoriali
portuali di cui all'articolo 6-bis della presente legge»; 
  d) al comma 4, lettere c),  e)  e  g),  la  parola:  «portuale»  e'
sostituita dalle seguenti: «di gestione»; 
  e) al comma 4,  lettera  f),  dopo  la  parola:  «regolatore»  sono
inserite le seguenti: «di sistema»; 
  f) al comma 5, le parole: «organizzazioni portuali» sono sostituite
dalle seguenti: «soppresse autorita' portuali»; 
  g) al comma 6, le parole: «autorita' portuali», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuali» e  le
parole: «dei trasporti e della  navigazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti». 
 
          Note all'art. 12: 
              -Si riporta l'art. 10 della legge 28 gennaio  1994,  n.
          84, come modificata dal presente decreto: 
              "Art. 10. Segretariato generale. 
              1. Il segretariato generale e' composto dal  segretario
          generale e dalla segreteria tecnico-operativa. 
              2. Il Segretario generale e' nominato dal  Comitato  di
          gestione, su proposta del presidente dell' AdSP, scelto tra
          esperti   di   comprovata    esperienza    manageriale    o
          qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla
          presente      legge       nonche'       nelle       materie
          amministrativo-contabili. 
              3. Il segretario generale e' assunto con  contratto  di
          diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una
          sola volta. Il  segretario  generale  puo'  essere  rimosso
          dall'incarico su  proposta  motivata  del  presidente,  con
          delibera del comitato di gestione. Il  Segretario  generale
          e' soggetto all'applicazione della  disciplina  dettata  in
          materia di responsabilita' dirigenziale,  incompatibilita',
          cumulo di impieghi e  incarichi  di  cui  all'art.  53  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  del  decreto
          legislativo 8  aprile  2013,  n.  39,  nonche'  sui  limiti
          retributivi di cui all'art. 23-ter del decreto-legge n. 201
          del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
          del 2011. Il contratto di  diritto  privato  stipulato  dal
          Segretario  generale  si   conforma   alla   contrattazione
          collettiva di riferimento delle AdSP. 
              4. Il segretario generale: 
              a) e' preposto alla segreteria tecnico-operativa; 
              b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
          dell'  autorita'  di  sistema  portuale  e  sovrintende   e
          coordina le attivita' degli uffici territoriali portuali di
          cui all'art. 6-bis della presente legge; 
              c) cura l'istruttoria  degli  atti  di  competenza  del
          presidente e del comitato di gestione; 
              d) cura i rapporti, ai  fini  del  coordinamento  delle
          rispettive  attivita',  con  le  amministrazioni   statali,
          regionali e degli enti locali; 
              e) cura l'attuazione delle direttive del  presidente  e
          del comitato di gestione; 
              f) elabora il piano  regolatore  di  sistema  portuale,
          avvalendosi della segreteria tecnico-operativa; 
              g)  riferisce  al  comitato  portuale  sullo  stato  di
          attuazione dei piani di  intervento  e  di  sviluppo  delle
          strutture       portuali       e        sull'organizzazione
          economico-produttiva delle attivita' di gestione; 
              h) provvede alla tenuta dei registri  di  cui  all'art.
          24, comma 2. 
              5.  Per  lo  svolgimento  dei   compiti   istituzionali
          dell'autorita', il segretario generale  si  avvale  di  una
          segreteria tecnico-operativa, composta, in  sede  di  prima
          applicazione della presente legge, da personale proveniente
          dalle soppresse autorita' portuali, in un contingente e  in
          una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'art.
          9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascuno scalo. 
              6. Il rapporto di lavoro del personale delle  autorita'
          di  sistema  portuali  e'  di   diritto   privato   ed   e'
          disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V -
          titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi
          sui  rapporti  di  lavoro  subordinato   nell'impresa.   Il
          suddetto  rapporto  e'  regolato  da  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro,  sulla  base  di  criteri   generali
          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  che  dovranno  tener  conto  anche   della
          compatibilita' con le risorse economiche, finanziarie e  di
          bilancio; detti contratti sono stipulati  dall'associazione
          rappresentativa delle autorita' di sistema portuali per  la
          parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali  nazionali
          maggiormente rappresentative del personale delle  autorita'
          di sistema portuali per la parte sindacale.".