(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 12)
 
                               Art. 12 
 
                  (Ufficio del pubblico ministero) 
 
 
  1.  Le  funzioni  del  pubblico  ministero  innanzi  alle   sezioni
giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o
da altro magistrato assegnato all'ufficio. 
 
 
  2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e
alle sezioni giurisdizionali d'appello della  Corte  dei  conti  sono
esercitate dal procuratore generale o da altro  magistrato  assegnato
all'ufficio. 
 
 
  3. Il procuratore  generale  coordina,  anche  dirimendo  eventuali
conflitti di competenza,  l'attivita'  dei  procuratori  regionali  e
questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.