(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 12)
 
                               Art. 12 
 
                       (Istanza di esibizione) 
 
 
  1. L'istanza di esibizione  di  un  documento  o  di  una  cosa  in
possesso di una parte o di  un  terzo  deve  contenere  la  specifica
indicazione del documento o  della  cosa  e,  quando  e'  necessario,
l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.