Art. 12 
 
 
      Responsabilita' degli enti partecipanti e dei componenti 
               degli organi delle societa' partecipate 
 
  1. I componenti degli organi di amministrazione e  controllo  delle
societa'  partecipate   sono   soggetti   alle   azioni   civili   di
responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di
capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per  il  danno
erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle societa'
in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di
partecipazione  pubblica,  la  giurisdizione  sulle  controversie  in
materia di danno erariale di cui al comma 2. 
  2.  Costituisce  danno  erariale  il  danno,  patrimoniale  o   non
patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso  il  danno
conseguente alla condotta  dei  rappresentanti  degli  enti  pubblici
partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi,
che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con  dolo  o
colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.