Art. 12 
 
 
     Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi 
 
  1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4,  l'istanza
di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti  legittimati
di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  all'ufficio  speciale  per   la
ricostruzione territorialmente competente unitamente  alla  richiesta
del  titolo  abilitativo  necessario  in  relazione  alla   tipologia
dell'intervento  progettato.  Alla  domanda  sono   obbligatoriamente
allegati, oltre alla documentazione necessaria per  il  rilascio  del
titolo edilizio: 
  a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  maggio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011; 
  b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato
e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante  la
riconducibilita'  causale  diretta  dei  danni  esistenti  all'evento
sismico del 24 agosto 2016; 
  c) progetto degli  interventi  proposti,  con  l'indicazione  delle
attivita' di ricostruzione e  riparazione  necessarie  nonche'  degli
interventi di miglioramento sismico  previsti  riferiti  all'immobile
nel suo complesso, corredati da computo  metrico  estimativo  da  cui
risulti l'entita' del contributo richiesto; 
  d) indicazione dell'impresa affidataria dei  lavori,  con  allegata
documentazione   relativa   alla   sua   selezione   e   attestazione
dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. 
  2.  All'esito  dell'istruttoria  sulla  compatibilita'  urbanistica
degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta
dall'ufficio speciale per la ricostruzione,  il  Comune  rilascia  il
titolo edilizio. 
  3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza
del contributo e il relativo importo, trasmette al  vice  commissario
territorialmente competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 
  4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con
decreto di  concessione  del  contributo  nella  misura  accertata  e
ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili. 
  5.  La  struttura  commissariale  procede  con  cadenza  mensile  a
verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato  adottato
il decreto  di  concessione  dei  contributi  a  norma  del  presente
articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari  ad  almeno
il 10 per cento dei  contributi  complessivamente  concessi.  Qualora
dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati  concessi
in carenza dei  necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi
eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso  il
finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento  o
la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei  contributi
e  provvede  a  richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme
indebitamente percepite. 
  6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,
sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle  domande
di concessione dei contributi  e  per  l'istruttoria  delle  relative
pratiche,  prevedendo  la  dematerializzazione  con   l'utilizzo   di
piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti  possono  essere
altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da  produrre  in
allegato all'istanza di contributo, anche in relazione  alle  diverse
tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita'  e  le
procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al
comma 5.