Art. 12 
 
    Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza 
 
  1. Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri
di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate  di
600 milioni di euro nell'anno 2016. 
  2. Quale concorso dello Stato agli oneri che  sostengono  i  Comuni
che accolgono richiedenti protezione internazionale,  e'  autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A  tal  fine,  nello
stato di previsione  del  Ministero  dell'interno,  e'  istituito  un
apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione,  accoglienza  e
garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,  rapporti  con
le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
entro venti giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definite le modalita' di riparto ai comuni  interessati
delle risorse di cui al presente comma, nel  limite  massimo  di  500
euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti  della
disponibilita' del fondo.