Art. 12 Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura 1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»; b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,». 2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018». (( 2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». 2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno». 2-quater. All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2017»; b) al comma 2, le parole: «, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dei commi 3-bis e 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla presente legge: "Art. 11 Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia 1. - 3. (omissis) 3-bis. Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento. Omissis 9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi della societa' Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi di economicita', semplificazione, interoperabilita' tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data. In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI e' corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016 nonche' nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.". Si riporta il testo del comma 1 dell'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) come modificato dalla presente legge: "Allegato 3 (art. 11, comma 1) Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017; c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e' rilasciato dal 1° gennaio 2018. Si riporta il testo del comma 9-duodevicies dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 125 del 2015, come modificato dalla presente legge: "Art. 7 Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali Omissis 9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalita' diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.". Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale), come modificato dalla presente legge: "Art. 2 Parita' tra i sessi nei consorzi di tutela Omissis 3.I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.". Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 della citata legge n. 154 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 10 Contributo al CONOE 1. Considerata la necessita' di assicurare la regolare prosecuzione dell'attivita' di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operativita' del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attivita' imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, a decorrere dal 1° luglio 2017 il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e' determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilita' degli stessi a divenire esausti: a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacita' superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg; b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacita' superiore ad un litro: euro 0,0108/kg; c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacita' superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg; d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale e' dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed e' versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale. Del contributo e' data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.".