Art. 12 
 
                         Centri di controllo 
 
  1.  I  controlli  tecnici  sono  effettuati  a  cura  degli  uffici
competenti del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e
il personale, secondo le modalita' previste dal  decreto  legislativo
n. 285 del 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica  n.  495
del 1992 e da quanto disposto dalla autorita' competente. 
  2.  I  centri  di  controllo  privati  sono  autorizzati  ai  sensi
dell'art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dei  correlati
articoli 238, 239, 240 e 241 del decreto legislativo  del  Presidente
della Repubblica n. 495 del 1992. 
  3. Al fine di soddisfare i requisiti minimi, in termini di gestione
della  qualita',  i  centri  di  controllo  rispettano  i   requisiti
stabiliti dall'autorita' competente. I centri di controllo assicurano
l'obiettivita' e l'elevata qualita' dei controlli tecnici.