Art. 12 Valutazione delle carenze 1. Per ciascun elemento da sottoporre al controllo, l'allegato II fornisce un elenco di possibili carenze e del loro livello di gravita', da utilizzare durante i controlli tecnici su strada. 2. Le carenze rilevate nel corso dei controlli tecnici su strada sono classificate in uno dei seguenti gruppi: a) carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull'ambiente e altri casi lievi di non conformita'; b) carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada e altri casi piu' significativi di non conformita'; c) carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale o che hanno ripercussioni sull'ambiente. 3. Un veicolo, con carenze che rientrano in piu' di un gruppo di carenze di cui al comma 2, e' classificato nel gruppo che corrisponde alla carenza piu' grave. Un veicolo che presenta diverse carenze relative agli stessi ambiti oggetto di controllo tecnico su strada, definiti al punto 1 dell'allegato II, puo' essere classificato nel gruppo di carenze del livello di gravita' immediatamente superiore, se si ritiene che l'effetto combinato di tali carenze risulti in un rischio piu' elevato per la sicurezza stradale.