Art. 12 
 
                   Procedura di cessione Alitalia 
 
  1.  Il  termine  per  l'espletamento   delle   procedure   di   cui
all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e'
esteso sino al 30 aprile 2018, al fine di consentire il completamento
della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti  capo  ad
Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre societa'  del
medesimo  gruppo  in  amministrazione  straordinaria  in   corso   di
svolgimento. 
  2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle ((  obbligazioni  di
trasporto )) assunte dalla amministrazione  straordinaria  fino  alla
data  di  cessione  del  complesso  aziendale  senza   soluzione   di
continuita' del servizio di trasporto aereo e assicurare la  regolare
prosecuzione  dei  servizi  di  collegamento  aereo  nel   territorio
nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle societa'  di
cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione della  procedura
di cessione dei complessi aziendali, nonche' allo scopo di consentire
la definizione ed  il  perseguimento  del  programma  della  relativa
procedura   di   amministrazione   straordinaria,   l'ammontare   del
finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50,  comma  1  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 300 milioni  di
euro, da erogarsi nell'anno 2018. Tale importo  puo'  essere  erogato
anche mediante anticipazioni di tesoreria ed e' restituito  entro  il
termine dell'esercizio. La durata del  finanziamento,  per  la  quota
erogata nel 2017, e' prorogata fino al 30  settembre  2018.  L'organo
commissariale  provvede  al  pagamento   dei   debiti   prededucibili
contratti nel corso della procedura di amministrazione  straordinaria
per  far  fronte  alle  indilazionabili  esigenze  gestionali   delle
predette societa' e per il perseguimento delle finalita'  di  cui  al
programma dell'amministrazione  straordinaria,  anche  in  deroga  al
disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267. 
  (( 2-bis. Al fine di assicurare il diritto  alla  mobilita'  e  gli
obiettivi di continuita' territoriale, i  cessionari  che  subentrano
nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono
tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni,  nelle
more della conclusione della gara. )) 
  3. A seguito dell'autorizzazione all'esecuzione  del  programma  di
cessione  dei  complessi  aziendali  di  Alitalia  -  Societa'  Aerea
Italiana S.p.A.  e  dalle  altre  societa'  del  medesimo  gruppo  in
amministrazione straordinaria, l'organo commissariale delle  predette
societa' puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 50, comma  1
del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270  sino  alla  data  di
efficacia della cessione dei predetti  complessi  aziendali;  sino  a
tale data non trova applicazione quanto previsto dal  comma  3  della
medesima disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo  50,
comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Nell'ambito
delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle societa' di
cui al primo periodo del  presente  comma,  trovano  applicazione  le
disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2,  comma  2,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.   347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  50  del
          citato decreto-legge n. 50 del 2017: 
              "Art. 50. Misure urgenti per assicurare la  continuita'
          del servizio svolto dall'Alitalia Spa 
              1. Al  fine  di  evitare  l'interruzione  del  servizio
          svolto dalla societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana  -
          Spa in amministrazione straordinaria,  per  i  collegamenti
          aerei  nel  territorio  nazionale  e  con   il   territorio
          nazionale,  ivi  compresi  quelli  con  oneri  di  servizio
          pubblico ai sensi della vigente normativa  europea,  tenuto
          conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e dei gravi
          disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe,
          e' disposto  un  finanziamento  a  titolo  oneroso  di  600
          milioni di euro, della durata di sei mesi, da  erogare  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze entro  cinque
          giorni dall'apertura  della  procedura  di  amministrazione
          straordinaria  a  favore  dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea
          Italiana  -  Spa  in  amministrazione   straordinaria,   da
          utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della
          societa'  stessa  e  delle  altre   societa'   del   gruppo
          sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,
          anche relative alla continuita' dei sistemi di  regolazione
          internazionale dei rapporti economici con i vettori,  nelle
          more dell'esecuzione di un programma predisposto  ai  sensi
          degli articoli 27 e 54 del  decreto  legislativo  8  luglio
          1999,  n.  270,  e  conforme  alla  normativa  europea.  Il
          relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione
          del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e'
          concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a
          sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
          data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base,  ed  e'
          restituito   entro   sei   mesi   dalla   erogazione,    in
          prededuzione, con priorita' rispetto a  ogni  altro  debito
          della procedura. Le somme corrisposte in  restituzione  del
          finanziamento per capitale e interessi  sono  versate,  nel
          2017, all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro,  al
          fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo  eccedente  al
          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato  di  cui  alla
          legge 27 ottobre 1993, n. 432. 
              2. Le procedure conseguenti all'invito per la  raccolta
          di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione
          della   procedura   di    amministrazione    straordinaria,
          pubblicato   dai   Commissari   straordinari    ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio  2017,
          n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi  di
          trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione e
          devono essere espletate nel termine di sei mesi (159) dalla
          concessione  del  finanziamento  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 111-bis del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa): 
              "Art. 111-bis. (Disciplina dei crediti prededucibili) 
              I crediti prededucibili devono essere accertati con  le
          modalita' di cui al capo V, con esclusione  di  quelli  non
          contestati per collocazione e  ammontare,  anche  se  sorti
          durante  l'esercizio  provvisorio,  e  di  quelli  sorti  a
          seguito di provvedimenti di liquidazione  di  compensi  dei
          soggetti nominati ai  sensi  dell'articolo  25;  in  questo
          ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con  il
          procedimento di cui all'articolo 26. 
              I  crediti  prededucibili  vanno  soddisfatti  per   il
          capitale, le spese e gli interessi con  il  ricavato  della
          liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
          conto delle rispettive cause di prelazione, con  esclusione
          di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni  oggetto  di
          pegno ed  ipoteca  per  la  parte  destinata  ai  creditori
          garantiti. Il corso degli interessi cessa  al  momento  del
          pagamento. 
              I crediti prededucibili sorti nel corso del  fallimento
          che  sono  liquidi,  esigibili   e   non   contestati   per
          collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
          di  fuori  del  procedimento  di  riparto  se  l'attivo  e'
          presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti  i  titolari
          di tali crediti. Il pagamento deve essere  autorizzato  dal
          comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. 
              Se l'attivo e'  insufficiente,  la  distribuzione  deve
          avvenire  secondo  i  criteri  della  graduazione  e  della
          proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato  dalla
          legge.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  50  del
          decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274): 
              "Art. 50. (Contratti in corso). 
              1. Salvo quanto previsto dal comma  4,  il  commissario
          straordinario puo'  sciogliersi  dai  contratti,  anche  ad
          esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o  non
          interamente eseguiti da entrambe  le  parti  alla  data  di
          apertura dell'amministrazione straordinaria. 
              2. Fino a quando la facolta'  di  scioglimento  non  e'
          esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. 
              3. Dopo  che  e'  stata  autorizzata  l'esecuzione  del
          programma, l'altro contraente puo' intimare per iscritto al
          commissario  straordinario  di  far  conoscere  le  proprie
          determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione
          dell'intimazione, decorso il quale il contratto si  intende
          sciolto. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano: 
              a) ai contratti di lavoro subordinato, in  rapporto  ai
          quali restano ferme le disposizioni vigenti; 
              b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria e' il
          locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei  quali
          il  commissario   straordinario   subentra,   salvo   patto
          contrario.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  18  febbraio  2004,  n.  39
          (Misure urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di
          grandi imprese in stato di insolvenza): 
              "2. Con proprio decreto  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive  provvede,   valutati   i   requisiti   di   cui
          all'articolo 1 all'ammissione immediata  dell'impresa  alla
          procedura di amministrazione straordinaria  e  alla  nomina
          del commissario straordinario,  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  38  del  decreto  legislativo   n.   270   in
          conformita' ai criteri fissati dal medesimo  Ministro.  Per
          le  imprese  operanti  nel  settore  dei  servizi  pubblici
          essenziali ovvero che gestiscono  almeno  uno  stabilimento
          industriale di  interesse  strategico  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2012, n. 231,  l'ammissione  immediata  alla  procedura  di
          amministrazione straordinaria, la  nomina  del  commissario
          straordinario e la determinazione  del  relativo  compenso,
          ivi incluse le  altre  condizioni  dell'incarico  anche  in
          deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270,  in  quanto
          compatibili,  e  in  conformita'  ai  criteri  fissati  dal
          medesimo  decreto.  Tale  decreto   puo'   prescrivere   il
          compimento  di  atti  necessari  al   conseguimento   delle
          finalita' della procedura. 
              Omissis.".