(( Art. 12-bis 
 
Disposizioni finalizzate ad  ottimizzare  le  attivita'  connesse  al
  controllo del traffico  aereo  e  a  garantire  l'efficienza  e  la
  sicurezza in volo 
 
  1. Al fine di ottimizzare le attivita' connesse  al  controllo  del
traffico aereo e di garantire l'efficienza e la sicurezza in volo: 
  a) al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre  2013,  n.  157,  dopo  la
parola: « aerea » sono  inserite  le  seguenti:  «  e  ai  lavoratori
appartenenti ai profili professionali di  cui  all'articolo  5  della
legge 7 agosto 1990, n. 248, »; 
  b) all'articolo 10 del citato regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 157 del 2013,  i  commi  3  e  4  sono
abrogati. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di  121.000
euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro  per
l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000  euro  per  l'anno
2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno  2024
e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura,  pari
a 121.000 euro per  l'anno  2018  e  a  2.510.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2017,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  ottobre  2013,  n.   157
          (Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso  al
          sistema pensionistico di categorie  di  personale  iscritto
          presso l'INPS, l'ex-ENPALS  e  l'ex-INPDAP,  in  attuazione
          dell'articolo 24, comma 18, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n.  214),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 10. Perdita del titolo abilitante 
              1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
          di decorrenza dei trattamenti pensionistici  di  vecchiaia,
          vigenti  prima  dell'entrata   in   vigore   del   presente
          regolamento, continuano ad  applicarsi  nei  confronti  dei
          lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
          svolgimento  della  specifica  attivita'   lavorativa   per
          raggiunti limiti di eta' e i cui  ordinamenti  di  settore,
          che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale  titolo,
          non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di  eta'
          possano essere elevati, la deroga trova  applicazione  solo
          nel caso in cui il lavoratore,  sottoposto  a  giudizio  di
          idoneita',  non  abbia  ottenuto  il  rinnovo  del   titolo
          abilitante da parte dell'Autorita' competente. 
              2. Ai lavoratori iscritti al Fondo  di  previdenza  del
          personale di volo  dipendente  da  aziende  di  navigazione
          aerea e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali
          di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto  1990,  n.  248,
          per  i  quali  viene  meno  il   titolo   abilitante   allo
          svolgimento  della  specifica  attivita'   lavorativa   per
          raggiunti limiti di eta', si applicano, al ricorrere  delle
          condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso  e  di
          decorrenza  dei  trattamenti  pensionistici  di   vecchiaia
          vigenti al 31 dicembre 2011. 
              3. (Abrogato). 
              4. (Abrogato). 
              5. L'articolo 1, comma 4, del  decreto  legislativo  30
          aprile 1997, n. 149, e' abrogato.".