Art. 12 
 
     Disposizioni per i serbatoi criogenici di stoccaggio di GNL 
 
  1. I serbatoi criogenici di stoccaggio di GNL installati  presso  i
punti di rifornimento per  il  GNL  o  per  il  GNC  sono  dichiarati
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provvede ad identificarli
univocamente attraverso un  sistema  di  codifica  da  stabilire  con
determinazione della medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli.