Art. 12 
 
 
                    Semplificazione organizzativa 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  sollecito  esame  delle  istanze  di
autorizzazione  semplificata  presso  ciascuna  Soprintendenza   sono
individuati  uno  o  piu'  funzionari   responsabili   dei   relativi
procedimenti. 
  2.  Le  regioni,  con  autonomi  atti  normativi  o  di  indirizzo,
promuovono   le   iniziative   organizzative   da   adottarsi   dalle
amministrazioni   competenti   al   rilascio   delle   autorizzazioni
paesaggistiche, in particolare per quanto  concerne  l'individuazione
del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.