Art. 12 
 
       Amministrazione degli organismi di gestione collettiva 
 
  1. Gli amministratori degli organismi di gestione collettiva devono
adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la
diligenza  richiesta  dalla  natura  dell'incarico   e   dalle   loro
specifiche competenze. Essi gestiscono le attivita' secondo  principi
di sana e prudente  amministrazione,  nel  rispetto  delle  procedure
amministrative e  contabili,  nonche'  dei  meccanismi  di  controllo
interno previsti dallo statuto. 
  2. Gli amministratori non possono  assumere  la  qualita'  di  soci
illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, ne'  esercitare
un'attivita' concorrente per conto proprio o  di  terzi,  ne'  essere
amministratori o direttori generali in  soggetti  concorrenti,  salvo
autorizzazione dell'assemblea generale dei membri. 
  3. In caso di inosservanza del divieto  di  cui  al  comma  2,  gli
amministratori  possono  essere  revocati  d'ufficio   dall'assemblea
generale dei membri. 
  4. La responsabilita' degli amministratori e' disciplinata ai sensi
dell'articolo 2392 del codice civile. 
  5. Ciascun amministratore deve informare gli altri amministratori e
l'organo di sorveglianza di  ogni  interesse  che  abbia,  per  conto
proprio o di terzi, in una determinata operazione  dell'organismo  di
gestione collettiva, precisandone la natura, i termini,  l'origine  e
la  portata;  se  si  tratta  di   amministratore   delegato   o   di
amministratore  unico,   deve   altresi'   astenersi   dal   compiere
l'operazione, investendo dello stesso l'organo di  sorveglianza,  che
provvede sull'operazione e riferisce alla prima assemblea utile. 
  6. Nei casi previsti dal comma 5, le deliberazioni  dell'organo  di
amministrazione   ovvero   dell'organo   di    sorveglianza    devono
adeguatamente motivare le ragioni e la  convenienza  per  l'organismo
dell'operazione. 
  7. Gli amministratori rispondono dei danni  derivati  all'organismo
dalle loro azioni od omissioni. Essi rispondono  altresi'  dei  danni
derivati all'organismo dalla utilizzazione a vantaggio proprio  o  di
terzi  di  dati,   notizie   o   opportunita'   di   affari   appresi
nell'esercizio del suo incarico. 
  8. Gli statuti possono prevedere ulteriori  procedure  al  fine  di
evitare conflitti d'interesse e, qualora non  sia  possibile  evitare
tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e
rendere pubblici i conflitti di interesse effettivi o  potenziali  in
modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi
dei titolari dei diritti  rappresentati  dall'organismo  di  gestione
collettiva. 
  9. Lo statuto deve prevedere  che  gli  amministratori  trasmettano
annualmente una dichiarazione individuale all'assemblea generale  dei
membri contenente le seguenti informazioni: 
    a) eventuali profili di conflitto di  interesse  con  riferimento
all'organismo di gestione collettiva; 
    b)  eventuali   compensi   ricevuti   nell'esercizio   precedente
dall'organismo di gestione collettiva, inclusi quelli sotto forma  di
regimi pensionistici, di prestazioni  in  natura  ed  altri  tipi  di
benefici; 
    c) importi ricevuti nell'esercizio precedente  dall'organismo  di
gestione collettiva in qualita' di titolare di diritti; 
    d)  una  dichiarazione  su  qualsiasi   conflitto   effettivo   o
potenziale tra gli interessi personali  e  quelli  dell'organismo  di
gestione collettiva o tra gli obblighi verso quest'ultimo e i  doveri
nei confronti di qualsiasi altra persona fisica o giuridica. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo  dell'art.  2392  del  codice  civile  cosi'
          recita: 
              «Art. 2392. Responsabilita' verso la societa'. 
              Gli amministratori devono adempiere i  doveri  ad  essi
          imposti dalla  legge  e  dallo  statuto  con  la  diligenza
          richiesta  dalla  natura   dell'incarico   e   dalle   loro
          specifiche competenze. Essi sono solidalmente  responsabili
          verso la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza  di
          tali doveri, a meno che si tratti di  attribuzioni  proprie
          del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite
          ad uno o piu' amministratori. 
              In ogni caso gli amministratori, fermo quanto  disposto
          dal  comma  terzo   dell'art.   2381,   sono   solidalmente
          responsabili   se,   essendo   a   conoscenza   di    fatti
          pregiudizievoli,  non  hanno  fatto  quanto  potevano   per
          impedirne  il  compimento  o  eliminarne  o  attenuarne  le
          conseguenze dannose. 
              La responsabilita' per gli atti o  le  omissioni  degli
          amministratori non  si  estende  a  quello  tra  essi  che,
          essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo
          il  suo  dissenso  nel  libro  delle   adunanze   e   delle
          deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia  per
          iscritto al presidente del collegio sindacale.».