Art. 12 
 
 
                      Modifiche dell'articolo 8 
                 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
 
  1. All'articolo 8  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.   La
valutazione  di  impatto  acustico  di  infrastrutture  di  trasporto
lineari, aeroportuali e marittime  deve  tenere  conto,  in  fase  di
progettazione,  dei  casi  di  pluralita'   di   infrastrutture   che
concorrono all'immissione di  rumore,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.»; 
    b) il comma 3-bis e' abrogato; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  La  documentazione
di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa sulla base dei criteri stabiliti  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalita'  di  cui
al decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.
445.»; 
    d) al comma 6, dopo le parole: «dagli impianti» sono aggiunte  le
seguenti: «, ai  fini  del  rilascio  del  nulla-osta  da  parte  del
comune.» e l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995,  n.
          447, citata nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico).
          -  1.  I  progetti  sottoposti  a  valutazione  di  impatto
          ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986,
          n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui  ai  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri 10  agosto  1988,
          n. 377 , e successive modificazioni, e  27  dicembre  1988,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  4  del  5  gennaio
          1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di
          tutela   dall'inquinamento   acustico   delle   popolazioni
          interessate. 
              2. Nell'ambito delle  procedure  di  cui  al  comma  1,
          ovvero su  richiesta  dei  comuni,  i  competenti  soggetti
          titolari dei  progetti  o  delle  opere  predispongono  una
          documentazione   di   impatto   acustico   relativa    alla
          realizzazione,  alla  modifica  o  al  potenziamento  delle
          seguenti opere: 
                a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 
                b)  strade  di  tipo  A   (autostrade),   B   (strade
          extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie),
          D (strade urbane  di  scorrimento),  E  (strade  urbane  di
          quartiere) e F (strade locali), secondo la  classificazione
          di cui al D.Lgs. 30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
          modificazioni; 
                c) discoteche; 
                d) circoli  privati  e  pubblici  esercizi  ove  sono
          installati macchinari o impianti rumorosi; 
                e) impianti sportivi e ricreativi; 
                f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto  collettivo
          su rotaia. 
              2-bis.  La   valutazione   di   impatto   acustico   di
          infrastrutture  di  trasporto   lineari,   aeroportuali   e
          marittime deve tenere conto, in fase di progettazione,  dei
          casi  di  pluralita'  di  infrastrutture   che   concorrono
          all'immissione  di  rumore,  secondo  quanto  previsto  dal
          decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo. 
              3.  E'  fatto  obbligo  di  produrre  una   valutazione
          previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
          realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 
                a) scuole e asili nido; 
                b) ospedali; 
                c) case di cura e di riposo; 
                d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 
                e)  nuovi  insediamenti  residenziali  prossimi  alle
          opere di cui al comma 2. 
              3-bis. (abrogato). 
              4. Le domande per il rilascio di  concessioni  edilizie
          relative a nuovi  impianti  ed  infrastrutture  adibiti  ad
          attivita' produttive, sportive e ricreative e a  postazioni
          di servizi commerciali  polifunzionali,  dei  provvedimenti
          comunali che  abilitano  alla  utilizzazione  dei  medesimi
          immobili ed infrastrutture, nonche' le domande di licenza o
          di autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'  produttive
          devono  contenere  una  documentazione  di  previsione   di
          impatto acustico. 
              5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4  e'  resa
          sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo  4,
          comma 1, lettera l), con le modalita' di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              6.  La  domanda  di   licenza   o   di   autorizzazione
          all'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al  comma  4  del
          presente articolo, che si prevede possano  produrre  valori
          di  emissione  superiori  a  quelli  determinati  ai  sensi
          dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  deve  contenere
          l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare
          le  emissioni  sonore  causate   dall'attivita'   o   dagli
          impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte  del
          comune.».