Art. 12 
 
 
Sistema di protezione  per  richiedenti  asilo,  rifugiati  e  minori
                     stranieri non accompagnati 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «I
minori non accompagnati  sono  accolti  nell'ambito  del  Sistema  di
protezione per richiedenti asilo, rifugiati e  minori  stranieri  non
accompagnati, di  cui  all'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, e in particolare  nei  progetti  specificamente
destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La  capienza  del
Sistema  e'  commisurata  alle  effettive  presenze  dei  minori  non
accompagnati nel territorio nazionale ed e', comunque, stabilita  nei
limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo,  di  cui  all'articolo  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nella scelta del posto,  tra  quelli  disponibili,  in  cui
collocare il minore, si deve tenere  conto  delle  esigenze  e  delle
caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio  di  cui
all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi
offerti dalla struttura di  accoglienza.  Le  strutture  nelle  quali
vengono  accolti  i  minori   stranieri   non   accompagnati   devono
soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117,  secondo  comma,  lettera
m),  della  Costituzione,  gli  standard   minimi   dei   servizi   e
dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed
essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e
regionale in materia. La non conformita' alle dichiarazioni  rese  ai
fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di
accoglienza dal Sistema»; 
    c) al comma 3, primo periodo,  dopo  le  parole:  «il  minore  si
trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la  possibilita'  di
trasferimento del minore in un altro  comune»  e  sono  aggiunte,  in
fine,   le   seguenti   parole:   «,   tenendo   in    considerazione
prioritariamente il superiore interesse del minore». 
  2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990,  n.  39,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituita   dalla
seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo,  rifugiati  e
minori stranieri non accompagnati». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo18 agosto 2015, n. 142,  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «2. I minori non accompagnati sono accolti  nell'ambito
          del Sistema di protezione per richiedenti asilo,  rifugiati
          e  minori  stranieri  non  accompagnati,  di  cui  all'art.
          1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39, e in particolare nei  progetti  specificamente
          destinati a tale  categoria  di  soggetti  vulnerabili.  La
          capienza del Sistema e' commisurata alle effettive presenze
          dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed e',
          comunque, stabilita nei  limiti  delle  risorse  del  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  di  cui
          all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
          416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal  fine  gli
          enti locali che partecipano  alla  ripartizione  del  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi  dell'asilo  di  cui
          all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
          416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1990, n. 39, prevedono specifici programmi  di  accoglienza
          riservati ai minori non accompagnati. 
              (Omissis).». 
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, cosi'  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «3.  In  caso  di  temporanea  indisponibilita'   nelle
          strutture  di  cui  ai  commi  1  e   2,   l'assistenza   e
          l'accoglienza del minore  sono  temporaneamente  assicurate
          dalla pubblica autorita' del comune in  cui  il  minore  si
          trova, fatta salva la  possibilita'  di  trasferimento  del
          minore in un altro comune, secondo  gli  indirizzi  fissati
          dal Tavolo di coordinamento di cui all'art. 16, tenendo  in
          considerazione prioritariamente il superiore interesse  del
          minore. I comuni che assicurano l'attivita' di  accoglienza
          ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti
          dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per
          l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di  cui
          all'art. 1, comma 181, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.». 
              La rubrica  dell'art.  1-sexies  del  decreto-legge  30
          dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in  materia  di  asilo
          politico,   di   ingresso   e   soggiorno   dei   cittadini
          extracomunitari  e  di   regolarizzazione   dei   cittadini
          extracomunitari ed apolidi  gia'  presenti  nel  territorio
          dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1990, n. 39, cosi' come modificata dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              «1-sexies. Sistema di protezione per richiedenti asilo,
          rifugiati e minori stranieri non accompagnati.».