Art. 12 Scuole secondarie di primo grado con percorsi a indirizzo musicale 1. Ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado puo' attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo musicale, prioritariamente per gruppi di studentesse e studenti, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. 2. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e il riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente gia' destinati ai corsi a indirizzo musicale e l'organico del potenziamento. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale, in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze richieste per l'accesso ai licei musicali; b) gli orari; c) i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale.